Accesso agli atti ai dati degli esercizi commerciali anche se controinteressati si oppongono (TAR Puglia n. 395 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, sancito dall’art. 22 della legge n. 241/1990, costituisce principio generale dell’attività amministrativa finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare trasparenza e imparzialità. L’accesso è consentito a chiunque sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, purché non sia preordinato a un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. L’opposizione del controinteressato, per essere efficace, deve indicare specificamente le ragioni per cui l’ostensione recherebbe un pregiudizio concreto alla riservatezza o ai segreti commerciali. Non può essere accolta l’opposizione generica che si limiti a invocare la tutela dei dati personali o delle informazioni commerciali senza dimostrare l’idoneità dell’accesso a cagionare un danno, in particolare quando la richiesta riguardi meri elenchi nominativi di operatori economici e dati numerici sulle superfici occupate.

Il Fatto

Una società operante nel settore commerciale presentava al Comune di Locorotondo un’istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, volta a ottenere copia dell’elenco nominativo degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita operanti nel territorio, con l’indicazione della superficie occupata da ciascuno. Tali dati risultavano dal documento strategico del commercio approvato dal Consiglio comunale. Il Comune comunicava di aver richiesto al soggetto individuato come controinteressato, una società di costruzioni, l’indicazione di eventuali motivi ostativi. Quest’ultima si opponeva all’accesso affermando che i dati richiesti costituivano informazioni commerciali tutelate dal diritto alla riservatezza. La società istante presentava istanza di riesame in autotutela e, decorso il termine di trenta giorni senza che l’amministrazione provvedesse, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi al TAR Puglia, deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e a garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa. In base all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990, sono accessibili tutti i documenti detenuti da una pubblica amministrazione che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, purché il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale.

La Corte ha rilevato che il silenzio-rifiuto serbato dall’amministrazione comunale risultava ingiustificato e quindi illegittimo. Ai fini dell’esibizione degli atti è sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, anche diverse dal diritto soggettivo o dall’interesse legittimo, purché comportino ripercussioni nella sfera giuridica dell’istante. Nel caso in esame, la società ricorrente aveva esposto con chiarezza le ragioni della richiesta, riferite alla conoscenza della distribuzione degli esercizi commerciali e delle relative superfici nel territorio comunale.

Il giudice ha attribuito significativo rilievo alla mancata costituzione in giudizio dell’ente locale e della controinteressata, osservando che tale condotta fornisce un elemento indiziante della insussistenza di ragioni ostative all’accesso. Quanto all’opposizione formulata in sede procedimentale dalla società controinteressata, essa non è stata ritenuta idonea a impedire l’accoglimento della richiesta, in quanto la possibilità di visionare gli elenchi nominativi degli esercizi commerciali e delle superfici occupate non appare di per sé idonea a recare danno alla riservatezza. La controinteressata si era limitata ad affermare che tali dati costituirebbero informazioni commerciali tutelate ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241/1990 e del GDPR, senza indicare le specifiche ragioni del pregiudizio, atteso che l’istanza riguardava meri elenchi nominativi e dati numerici.

La Corte ha infine precisato che il diritto di accesso è finalizzato anche a consentire all’interessato di valutare la legittimità dell’attività amministrativa e che il diniego implicito, privo di motivazione, viola i principi di pubblicità e trasparenza sanciti dalla legge n. 241/1990. In applicazione dell’art. 25, comma 3, della medesima legge, rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e devono essere motivati. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di esibire e rilasciare copia degli atti richiesti e condanna alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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