Annullata la sanzione disciplinare per la querela smarrita dopo il trasferimento (TAR Piemonte n. 139 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento disciplinare militare che sanziona l’omessa trasmissione all’autorità giudiziaria di una querela è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione fonda l’addebito sulla supposta attribuzione di colpa operata dal giudice penale in sede di archiviazione. La menzione della negligenza contenuta nel decreto di archiviazione costituisce mera ipotesi logica diretta a escludere la volontarietà dell’azione, non accertamento di responsabilità disciplinare. L’istruttoria deve considerare gli elementi che configurano un decorso alternativo degli eventi, segnatamente il trasferimento del militare ad altro ufficio e la consegna della pratica al Comandante di Stazione nel termine previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 274/2000. La sanzione disciplinare non può fondarsi su un presupposto di fatto travisato, né prescindere dall’ipotesi del mero disguido organizzativo.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo in servizio presso una Stazione dei Carabinieri, in data 17 settembre 2017 provvedeva alla ratifica della denuncia querela presentata da un privato cittadino. Dopo il trasferimento in data 26 ottobre 2017 presso altra Stazione, lo stesso riferiva di avere consegnato brevi manu al Comandante di Stazione anche la pratica in argomento. Il querelante, non avendo più avuto notizia della denuncia e avendo appreso che la stessa risultava smarrita, sporgeva a sua volta denuncia contro ignoti per omissione di atti di ufficio. Seguiva il procedimento penale, nel quale il P.M. chiedeva l’archiviazione e il G.I.P. del Tribunale di Torino la disponeva, ritenendo che le indagini fornissero la prova del fatto ma difettassero indizi intorno agli autori.
Con provvedimento del 12 giugno 2021 il Comandante di Compagnia irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo della consegna di un giorno, per negligenza e imperizia nella mancata trasmissione all’autorità giudiziaria della querela. Il ricorso gerarchico veniva respinto con determinazione dell’08.09.2021. Il ricorrente impugnava così entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, per connessione. Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria, perché l’Amministrazione muove dal falso presupposto che le condotte contestate siano state accertate in sede penale, così da integrare il convincimento del G.I.P. sull’esistenza di negligenza, imperizia e disattenzione in capo all’indagato.
Il TAR ritiene che l’assunto sia errato e che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico disveli un travisamento delle risultanze del procedimento penale. Né il P.M. né il G.I.P. hanno ascritto a colpa del ricorrente l’omessa trasmissione. Il P.M. ha concluso nel senso che non può escludersi che la denuncia sia rimasta inevasa per un mero disguido organizzativo, collegato al trasferimento del pubblico ufficiale che l’aveva ricevuta. Il G.I.P. ha respinto l’opposizione all’archiviazione in quanto inammissibile e ha comunque osservato che non vi è prova di un’azione volontaria e consapevole dell’indagato, potendosi configurare al più negligenza o disattenzione.
Il Collegio precisa che la menzione della negligenza nel decreto di archiviazione si configura come mera ipotesi logica volta a escludere la volontarietà dell’azione, non già come accertamento di responsabilità. La condotta del ricorrente non può, pertanto, essere ritenuta provata sulla base di quel provvedimento.
Sul piano fattuale, il TAR ritiene verosimile, e comunque non contraddetta da elementi contrari, la circostanza che il ricorrente abbia consegnato la denuncia al Comandante di Stazione al momento del trasferimento, ovverosia ben tre mesi prima dello spirare dei termini indicati dall’art. 11 del d.lgs. n. 274/2000. La documentazione ben potrebbe essere stata smarrita da altri dopo il trasferimento ad altro ufficio. Tale decorso alternativo degli eventi risulta pretermesso nell’istruttoria, tanto in sede disciplinare quanto in sede di esame del ricorso gerarchico.
Entrambi i provvedimenti gravati sono quindi viziati per difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e della sanzione disciplinare del 12 giugno 2021. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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