Causa di servizio: trasferimento fisiologico e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Piemonte n. 135 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio non costituisce un privilegio probatorio del pubblico dipendente e richiede la deduzione e la prova di episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere in modo determinante sull’insorgenza della patologia, quantomeno sul piano concausale. Non assumono rilievo circostanze generiche, quali disagi, fatiche e stress connaturati alla prestazione lavorativa. Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, non essendo contestabile sulla base di difformi conclusioni dei sanitari di parte. I pareri favorevoli della Commissione medica ospedaliera attengono al solo giudizio diagnostico e non vincolano l’accertamento del nesso causale. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’onere probatorio non assolto dal ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza, ha prestato servizio come sovrintendente addetto all’infermeria di un Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, acquisendo la specializzazione di aiutante in sanità. Con provvedimento del 16 gennaio 2017 veniva trasferito, per esigenze di servizio, dal Servizio Sanitario all’Ufficio Logistico. Il ricorrente ha prospettato tale trasferimento come un demansionamento e ha ricondotto a esso l’insorgenza di un disturbo dell’adattamento con ansia.

Chiesto l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e l’equo indennizzo, la Commissione medica ospedaliera lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio d’istituto, ascrivendo la patologia alla tabella A, categoria 8. Il Comitato di verifica esprimeva però parere negativo, confermato dopo le osservazioni dell’interessato. La determinazione dirigenziale che negava la causa di servizio, notificata il 30 marzo 2021, è stata impugnata davanti al TAR Piemonte, unitamente al parere e agli atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sul difetto di motivazione, sulla motivazione asseritamente standardizzata e sull’eccesso di potere per istruttoria incongrua. Osserva anzitutto che il legislatore non ha inteso attribuire ai pubblici dipendenti un beneficio automatico al manifestarsi di qualsivoglia patologia. In assenza di una definizione normativa analitica della nozione di causa di servizio, la locuzione va riferita a circostanze di natura particolare che, per la loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano inciso in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità.

Da tale premessa il Tribunale trae la regola operativa: vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio particolarmente gravosi ed eccezionali, mentre non rilevano condizioni generiche quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione. Sul punto il Collegio richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. II n. 4851 del 2024; Sez. II n. 10398 del 2024; Sez. II n. 3617 del 2025; Sez. II n. 8073 del 2023; Sez. II n. 8169 del 2023).

Nel caso concreto non emergono episodi gravosi ed eccezionali. Il trasferimento per esigenze di servizio, soggettivamente percepito come demansionamento, è evenienza fisiologica, specie per un militare, potendo verificarsi con una certa frequenza nel corso del rapporto; la sua pretesa illegittimità non risulta peraltro accertata. La patologia, inoltre, si manifesta di frequente su personalità predisposta.

Quanto al secondo motivo, il Collegio distingue i piani dei due organi: alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico e l’indicazione della categoria, mentre al Comitato di verifica compete il diverso accertamento del nesso causale con l’attività lavorativa. I pareri favorevoli della Commissione non rivestono quindi alcun valore ai fini del riconoscimento della causa di servizio. Il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica, contestabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali, profili che non ricorrono, non potendo le relazioni dei consulenti di parte contrastare le valutazioni riservate agli organi amministrativi (Sez. IV n. 3116 del 2021; Sez. II n. 1301 del 2024; Sez. II n. 2431 del 2025).

L’istanza istruttoria di CTU è respinta: la consulenza tecnica d’ufficio e la verificazione non possono supplire a un onere probatorio non assolto dalla parte (TAR Lombardia n. 1146 del 2022; TAR Marche n. 234 del 2023). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della minima attività difensiva delle Amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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