Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra concorrenti (TAR Lazio n. 940 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti con unico atto è ammissibile solo quando sussistano l’identità delle situazioni sostanziali e processuali e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. Il conflitto è configurabile quando le posizioni in graduatoria sono differenziate e il numero dei posti messi a concorso è inferiore a quello dei ricorrenti, sicché l’eventuale accoglimento non potrebbe giovare a tutti. È altresì inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso di candidati che, per il punteggio conseguito, non potrebbero comunque ottenere un’utile collocazione in graduatoria neppure in caso di ripetizione della prova.

Il Fatto

Alcuni dipendenti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale impugnavano gli atti di una procedura comparativa per progressioni verticali dall’area dei Collaboratori all’area dei Funzionari, riservata al personale interno a tempo indeterminato, deducendo plurimi vizi di legittimità. I ricorrenti, collocatisi nelle ultime tre posizioni della graduatoria finale con punteggi differenti, chiedevano l’annullamento dell’intera procedura e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente condiviso l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando il conflitto di interessi tra i ricorrenti. La giurisprudenza consolidata richiede, per l’ammissibilità del ricorso cumulativo, la contemporanea sussistenza dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale. Nella fattispecie i tre ricorrenti avevano riportato punteggi diversi dopo il colloquio e, poiché i posti a concorso erano soltanto due, la rideterminazione dei punteggi o la ripetizione della prova avrebbe determinato un’insanabile competizione tra loro per il conseguimento del bene finale.

Il Collegio ha ritenuto il conflitto sussistente anche nell’ipotesi di annullamento dell’intera procedura, attesa l’oggettiva impossibilità che tutti e tre conseguissero il massimo vantaggio individuale. Ha precisato che il ricorso collettivo non può veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, dovendo invece tutelare la posizione soggettiva concretamente lesa, con la conseguenza che ogni domanda va proposta dal relativo titolare con separata azione.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che i punteggi conseguiti dai ricorrenti erano così bassi da rendere matematicamente impossibile il loro scavalco dei vincitori, anche nell’ipotesi teorica dell’attribuzione del punteggio massimo al colloquio. La ripetizione della prova non avrebbe pertanto arrecato alcuna utilità concreta ai ricorrenti, che mai avrebbero potuto risultare vincitori.

Pur avendo dichiarato l’inammissibilità, il Collegio ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha escluso la violazione dell’anonimato, valorizzando la fede privilegiata del verbale della commissione, salvo querela di falso, e la relazione del responsabile del procedimento che attestava la successione cronologica tra la fissazione dei criteri e la conoscenza dei nominativi. Ha ritenuto sufficiente la predeterminazione dei criteri di valutazione, rimessa all’ampia discrezionalità della commissione, e ha richiamato il principio per cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale senza bisogno di ulteriori spiegazioni.

Il Collegio ha infine respinto le censure sulla tardiva comunicazione dei criteri e del calendario, sulla trasformazione del colloquio in prova pratica e sulla scelta delle tracce, trattandosi di valutazioni coperte da discrezionalità tecnica insindacabile in assenza di manifesta illogicità. Alla reiezione della domanda caducatoria è conseguita la reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza del presupposto dell’illegittimità del provvedimento, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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