Accesso soddisfatto dopo il ricorso: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 250 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio rigetto formatosi su un’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, ancorché tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, riscontri l’istanza consentendo l’esercizio del diritto nelle forme previste dalla legge, ossia mediante presa visione ed estrazione di copia dei documenti richiesti. La risposta tardiva che accoglie l’istanza di accesso soddisfa pienamente l’interesse del richiedente e determina la cessazione della materia del contendere, non rilevando l’eventuale richiesta di trasmissione dei documenti a mezzo di posta elettronica certificata avanzata dall’istante, atteso che la legge non impone una specifica modalità di consegna. Ne consegue che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’Amministrazione che abbia formato il silenzio rigetto e che abbia provveduto solo dopo la notifica del ricorso va condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, erede di un’immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 2009, aveva presentato al Comune istanza di accesso volta a conoscere lo stato della pratica di richiesta del contributo per la riparazione, presentata dalla sua dante causa nel 2009. L’Amministrazione non aveva risposto nei termini, formandosi così il silenzio rigetto.
Avverso tale silenzio il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’annullamento del diniego tacito e l’ordine di esibizione dei documenti. Successivamente alla notifica del ricorso, il Comune aveva comunicato che la pratica era reperibile e che era possibile la presa visione ed estrazione di copie, ma il difensore del ricorrente aveva insistito per l’invio a mezzo PEC dei documenti entro un termine perentorio, dichiarando che solo in tal caso avrebbe rinunciato al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nota con cui il Comune aveva risposto all’istanza di accesso, ancorché tardivamente, costituiva un assenso alla richiesta, consentendo la presa visione e l’estrazione di copia dei documenti. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, e che tale modalità era stata proprio quella indicata dall’Amministrazione nella risposta.
Quanto all’eccezione del ricorrente, basata sulla richiesta di invio dei documenti a mezzo PEC e sulla mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’invito a trasmetterli entro un termine perentorio, il Collegio l’ha respinta, osservando che la legge non impone una specifica modalità di consegna dei documenti e che l’accesso era stato soddisfatto nelle forme previste dalla legge.
La risposta tardiva dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non consentiva pertanto di mantenere un interesse alla decisione, essendo venuta meno ogni utilità per il ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il TAR ha invece condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00, atteso che il provvedimento di assenso era intervenuto ben dopo la formazione del silenzio rigetto e dopo il deposito del ricorso. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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