Annullato il diniego di soggiorno per contraddittorietà con la condotta della Questura (TAR Sicilia n. 1447 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per manifesta contraddittorietà ed illogicità, il provvedimento con cui l’Amministrazione neghi il rilascio o l’aggiornamento del titolo di soggiorno dopo aver essa stessa rappresentato, in sede procedimentale, la sussistenza dei requisiti di legge e l’avvenuto rilascio del permesso. La condotta procedimentale dell’Amministrazione vincola la successiva valutazione discrezionale, che non può smentire senza motivazione le risultanze istruttorie già espresse. L’annullamento del diniego impone all’Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente con le garanzie procedurali di partecipazione, restando il contenuto del nuovo provvedimento nell’ambito della discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e ha revocato la carta di soggiorno, provvedimento risalente al 22 febbraio 2016 ma notificato solo il 2 febbraio 2024. In sede cautelare l’Amministrazione ha depositato una relazione dalla quale risultava che, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, si era proceduto al rilascio del permesso di soggiorno.
Successivamente, con decreto del 16 aprile 2025, la Questura ha invece rigettato l’istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, deducendo la contraddittorietà rispetto a quanto già affermato dall’Ufficio immigrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, assorbendo ogni altra censura. La questione giuridica riguarda la coerenza dell’azione amministrativa in materia di titoli di soggiorno, quando la stessa Amministrazione abbia in precedenza reso dichiarazioni istruttorie di segno opposto.
Il TAR ricostruisce la sequenza procedimentale. In relazione al ricorso introduttivo, l’istanza cautelare era stata rigettata proprio in ragione della relazione dell’Ufficio immigrazione dell’11 aprile 2024, nella quale la Questura aveva affermato che, come previsto dalla circolare ministeriale n. 400/C/2008, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, si procedeva al rilascio del permesso di soggiorno.
Su tale rappresentazione il giudice amministrativo aveva fondato il rigetto della domanda cautelare. La successiva emissione del diniego del 16 aprile 2025 contraddice in modo diretto e non motivato l’istruttoria già compiuta e comunicata.
Secondo il Collegio, questa sola circostanza è sufficiente a determinare l’accoglimento del motivo per manifesta contraddittorietà ed illogicità, con annullamento dei provvedimenti impugnati. La valutazione non investe il merito della discrezionalità amministrativa, ma la coerenza interna dell’agire dell’Amministrazione.
In forza dell’effetto conformativo della decisione, la Questura dovrà tempestivamente rivalutare la posizione del ricorrente, con le previste garanzie procedurali di partecipazione, ed emettere un definitivo provvedimento. Il contenuto di quest’ultimo resta nella discrezionalità dell’Amministrazione, che dovrà comunque assicurare il rispetto degli adempimenti formali e delle richieste dell’Autorità giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento è posto a carico dell’Amministrazione a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002; la liquidazione dei compensi al difensore è rinviata a separato decreto.
Nota della Redazione
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