Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto inserimento nel sistema di accoglienza (TAR Marche n. 818 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso avverso il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza, la Prefettura comunichi l’inserimento del richiedente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). La sopravvenuta attribuzione di una nuova collocazione accoglienza soddisfa integralmente la pretesa azionata con il ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. La natura satisfattiva dell’esito non assume rilievo ai fini della regolazione delle spese, che possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione, aveva disposto, in data 9 gennaio 2026, la cessazione delle misure di accoglienza allo stesso riconosciute, con codice Vestanet PU0007399. Il provvedimento, notificato il 16 gennaio 2026, veniva gravato con ricorso proposto dinanzi al TAR Marche, Sezione Seconda, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Nelle more del giudizio, con memoria depositata in data 16 giugno 2026, la parte ricorrente documentava che la stessa Prefettura aveva comunicato il proprio inserimento presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione nella medesima Provincia, chiedendo pertanto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevato che la pretesa azionata era stata interamente soddisfatta dall’Amministrazione resistente, ha ritenuto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. La sopravvenuta comunicazione dell’inserimento del ricorrente nel sistema di accoglienza ha, infatti, integralmente superato l’oggetto della controversia, venendo meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, in considerazione della natura sopravvenuta dell’evento satisfattivo e dell’assenza di una pronuncia nel merito.
Il Tribunale ha, infine, precisato che alla liquidazione delle competenze legali del difensore della parte ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si sarebbe provveduto con separato decreto all’esito di successiva camera di consiglio. La sentenza è stata resa in forma semplificata, trattandosi di causa per cui, sentite le parti, è stato ritenuto possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.