Verifica di anomalia dell’offerta e corrispettivi extra aggio nella concessione di riscossione (C.G.A.R.S. n. 5 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria. Il giudizio di congruità è globale e sintetico e non può risolversi in una verifica parcellizzata delle singole voci, dovendo accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta. Ove la lex specialis individui il corrispettivo del concessionario non solo nell’aggio ma anche nei rimborsi e nelle spese di notifica richiamati per relationem da fonti normative, tali voci extra aggio rientrano a pieno titolo nel corrispettivo e il concorrente è tenuto a considerarle nella formulazione dell’offerta. La mancata indicazione nella legge di gara di dati puntuali per calcolarle non ne preclude l’utilizzo nelle giustificazioni, essendo la relativa determinazione rimessa alla stima dell’operatore economico. In caso di esito positivo della verifica, la motivazione per relationem alle giustificazioni del concorrente è sufficiente, non essendo richiesta una motivazione rafforzata.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate, suddivisa in due lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine delle operazioni e della verifica di anomalia, è risultato aggiudicatario il raggruppamento composto da una società mandataria e da una mandante, mentre una seconda società si è graduata al secondo posto.
La seconda graduata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, deducendo l’antieconomicità dell’offerta, la incompletezza delle dichiarazioni sull’affidabilità professionale e il difetto dei requisiti di capacità. Il TAR, respinta l’istanza cautelare, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando l’aggiudicazione per irragionevolezza del giudizio di congruità. L’aggiudicatario ha proposto appello, ottenendo la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, suscettibili di esaurire la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida, e li ritiene fondati. Il fulcro è l’interpretazione dell’art. 4 del Capitolato, rubricato “Corrispettivo del servizio”, che individua il compenso del concessionario nell’aggio ma anche in una pluralità di voci extra aggio: rimborsi delle spese di spedizione e di notifica, diritti e competenze delle procedure di recupero coattivo, richiamati per relationem al D.M. 21 novembre 2000 e all’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019.
Da qui la Corte ricava che l’interpretazione letterale della legge di gara non lascia margini di dubbio sulla composizione mista del corrispettivo. Il concorrente era quindi legittimato a considerare tali voci nel predisporre l’offerta, e la circostanza che la lex specialis non indicasse elementi puntuali per calcolarle non costituisce ostacolo, poiché la determinazione è rimessa alla stima dell’operatore. Né rileva lo status di gestore uscente, non essendo vietato utilizzare il know how acquisito in precedenti rapporti contrattuali.
Richiamato l’indirizzo consolidato sulle offerte anormalmente basse e sul carattere globale del giudizio di congruità, il Collegio ribadisce che il sindacato giurisdizionale è limitato all’apprezzamento della logicità e della congruità dell’istruttoria. Nel caso concreto le giustificazioni hanno indicato analiticamente ricavi e costi, con un margine netto dichiarato, e la stazione appaltante ha svolto un contraddittorio effettivo. Manca dunque la macroscopica illogicità o il difetto di istruttoria che soli giustificherebbero l’annullamento.
Accolto l’appello e assorbito il terzo motivo, la sentenza è riformata con rigetto del ricorso di prime cure. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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