Corso quadriennale allievi commissari: natura formativa e nessun computo pensionistico (Cons. Stato n. 2740 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissario presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia, di cui all’art. 6, lett. a), d.P.R. n. 341/1982, ha natura esclusivamente formativa e non instaura un rapporto di servizio. L’immissione nei ruoli dei Commissari avviene soltanto dopo il superamento dell’esame finale e la nomina in prova, con la conseguenza che quel periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziale. Gli indici invocati dagli appellanti — accesso mediante concorso, nomina ad allievo, potere sanzionatorio, trattamento economico, estensione delle disposizioni sugli allievi degli istituti di istruzione — non valgono a fondare la sussistenza del rapporto di servizio, essendo compatibili con lo status di allievo in formazione. Il principio di equi-ordinazione tra personale delle forze di polizia ha natura tendenziale e programmatica e non impone l’allineamento del corso disciplinato dal d.P.R. del 1982 alle successive riforme. Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 59 l. n. 121/1981; priva di rilevanza la questione pregiudiziale sulla direttiva 2003/88/CE, riferita al rapporto di lavoro già in essere.
Il Fatto
Gli appellanti, appartenenti ai ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato, avevano impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno aveva escluso il computo, ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario frequentato presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia. Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva respinto il ricorso, richiamando il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato e la giurisprudenza amministrativa conforme.
La questione giunge in appello perché i ricorrenti contestano la qualificazione del periodo formativo e invocano una lettura sistematica che allinei la disciplina della Polizia di Stato a quella delle altre forze di polizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del d.P.R. n. 341/1982: l’ammissione al corso avveniva mediante concorso, i vincitori erano nominati allievi aspiranti commissari in prova e, al termine dei quattro anni e superato l’esame finale, erano nominati in prova nel ruolo dei Commissari. Da qui la conclusione che l’ammissione al corso non dava luogo a un rapporto di servizio, ma a un rapporto di formazione dedicato all’istruzione e al completamento della selezione.
La Sezione esamina gli indici addotti dagli appellanti e li ritiene non dirimenti. Il concorso era finalizzato alla selezione di corsisti e non all’immediata instaurazione del rapporto; la terminologia della “nomina” non è decisiva; l’art. 11, comma 4, d.P.R. n. 341/1982 serviva solo a escludere gli obblighi di leva, senza equiparare il corso sotto il profilo previdenziale. Durante il corso le trattenute erano di carattere assistenziale e non previdenziale e contributivo.
Analogamente, le ipotesi di dimissione e il potere sanzionatorio riflettono la funzionalizzazione del percorso formativo e non l’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio; il riconoscimento della pensione privilegiata ha natura assicurativa e indennitaria; l’obbligo quinquennale di permanenza deriva dal positivo superamento dell’esame finale. Il trattamento economico non è corrispettivo di una prestazione lavorativa e rientra nei redditi assimilati ai sensi del d.P.R. n. 917/1986.
Quanto all’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010, la Corte esclude che da esso si ricavi la decorrenza dell’anzianità dalla qualifica di aspirante, riconoscendo solo le nuove posizioni stipendiali. Il principio di equi-ordinazione ricavato dall’art. 8 l. n. 124/2015 ha valore tendenziale e non vincola a discipline speculari. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata per l’assenza di identità tra allievi interni in aspettativa e allievi esterni, mentre la direttiva europea sull’orario di lavoro presuppone un rapporto già costituito.
L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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