Valutazione di anomalia dell’offerta e monte ore effettivo nella gara di servizi (TAR Puglia n. 243 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta il costo della manodopera si determina assumendo a riferimento il monte ore effettivo, e non quello lordo, quale misura delle ore realmente garantite per l’esecuzione della prestazione. La scelta del contratto collettivo da applicare al personale rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale, con il solo limite della coerenza tra il contratto richiamato in offerta e l’oggetto dell’appalto. Il concorrente terzo classificato non è legittimato a sindacare l’applicazione di un determinato contratto collettivo, non avendo titolo a farsi portatore delle ragioni dei lavoratori. Le censure avverso l’offerta aggiudicataria, se infondate, rendono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse quelle, sovrapponibili, rivolte all’offerta del secondo classificato.

Il Fatto

La ricorrente, gestore uscente del servizio in proroga, ha impugnato la sequenza procedimentale relativa alla gara per l’affidamento del servizio logistico e di gestione del magazzino farmaceutico ed economale di una struttura ospedaliera, culminata nell’aggiudicazione in favore di altra società, dopo una verifica di anomalia conclusasi con esito negativo. Collocatasi terza in graduatoria, ha censurato le offerte delle concorrenti classificatesi prima e seconda, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti e, in subordine, il risarcimento del danno.

Con motivi aggiunti ha poi gravato gli atti successivi, tra cui la deliberazione che prevedeva la stipula del contratto e l’avvio del nuovo appalto, dolendosi del mancato annullamento o della mancata declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore sottoscritto. L’amministrazione e l’aggiudicataria si sono costituite, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza di accesso proposta con il ricorso introduttivo, essendo intervenuto un provvedimento negativo non gravato. Ha poi ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, posto che le censure avverso l’offerta aggiudicataria risultavano infondate.

Quanto al monte ore, la difesa dell’aggiudicataria ha sostenuto che l’offerta era stata formulata sulle ore effettivamente garantite; evenienza rimasta sostanzialmente incontestata. Il Collegio ha richiamato l’insegnamento secondo cui il calcolo del costo della manodopera si compone di due operazioni: la stima del costo medio effettivo e la moltiplicazione di questo per le ore lavorative offerte, ossia le ore effettivamente garantite per la prestazione. In tal senso ha citato Consiglio di Stato sez. V, 14/02/2024, n. 1497 e Consiglio di Stato sez. V, 20/10/2023, n. 9122.

Sulla scelta del contratto collettivo, il Tribunale ha anzitutto rilevato l’assenza, in capo alla ricorrente, di un interesse giuridicamente rilevante a sindacare l’applicazione di un determinato CCNL. Nel merito ha richiamato i principi posti a tutela della libertà di impresa, applicabili anche alla libertà di organizzazione imprenditoriale, citando T.A.R. Napoli, sez. I, 05/09/2024, n. 4825, T.A.R. Roma, sez. V, 05/12/2023, n. 18215, Consiglio di Stato, sez. III, 04/04/2022, n. 2459 e T.A.R. Trieste, sez. I, 12/10/2023, n. 290.

Il limite all’autonomia negoziale resta quello della coerenza tra il contratto concretamente applicato e l’oggetto dell’appalto, come affermato da T.A.R. Catanzaro, sez. I, 09/11/2022, n. 1965, da T.A.R. Roma, sez. II, 28/09/2021, n. 10021 e da Consiglio di Stato sez. V, 09/08/2021, n. 5795.

Infine, la censura sull’uso della decontribuzione sud è stata ritenuta infondata in punto di fatto: dall’offerta economica e dai giustificativi prodotti è emerso che l’aggiudicataria non si è avvalsa di tale misura agevolativa. Da qui il rigetto delle censure avverso l’offerta aggiudicataria e l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, di quelle rivolte all’offerta del secondo classificato. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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