Concessioni balneari: disapplicata la proroga al 2027, gare legittime (TAR Liguria n. 183 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, già beneficiarie di plurime proroghe ex lege, cessano i loro effetti al 31 dicembre 2023. Le disposizioni che ne hanno differito la scadenza, da ultimo l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, vanno disapplicate per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Le nuove assegnazioni devono dunque avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti. Un preteso accordo tra Stato e Commissione europea non può prevalere sull’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia. Le selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 131/2024 restano valide, in applicazione del principio tempus regit actum.
Il Fatto
Tre operatori economici, titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo rilasciate nel 2004 e più volte prorogate ex lege, impugnavano la delibera della Giunta comunale con cui era stata confermata la scadenza dei titoli al 31 dicembre 2023 e disposta l’apertura delle procedure di evidenza pubblica, oltre alla nota recante le indicazioni per i titoli temporanei fino al 31 ottobre 2024.
Con motivi aggiunti gli stessi operatori gravavano le successive diffide a cessare l’occupazione dei beni demaniali entro il 31 ottobre 2024, deducendo il contrasto con il quadro normativo sopravvenuto e l’assenza di adeguata motivazione. Il Comune resisteva in giudizio. L’istanza cautelare era respinta e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro regolatorio muovendo dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, recepite dall’art. 3 della legge n. 118/2022. Da esse deriva la cessazione dei titoli al 31 dicembre 2023 e l’obbligo di procedere tramite selezioni imparziali e trasparenti.
La proroga introdotta dall’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022 è disapplicata per contrasto con la direttiva Bolkestein, secondo un orientamento consolidato richiamato dal Collegio. La disapplicazione investe anche la disciplina del d.l. n. 131/2024 che ha differito al 30 settembre 2027 il termine dei titoli concessori.
Il Tribunale esclude che possa invocarsi un accordo tra Stato e Commissione europea: non risulta un documento scritto che lo racchiuda e, in ogni caso, esso non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia, organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario. Il Collegio richiama sul punto le pronunce CGUE 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15 e CGUE 20 aprile 2023, causa C-348/22.
Quanto alle modalità della selezione, la tesi dell’illegittimità sopravvenuta è manifestamente infondata: la norma fa salve le gare deliberate prima dell’entrata in vigore del decreto e riserva i nuovi criteri alle procedure avviate successivamente, in ossequio ai principi di irretroattività e tempus regit actum. Il Comune ha legittimamente richiamato i criteri della L.R. n. 26/2017, ma solo nelle parti non colpite dalla declaratoria di incostituzionalità, con esclusione degli artt. 2 e 4, comma 1.
Infine, la doglianza sull’indennizzo è respinta: la delibera pone a carico del subentrante l’obbligo di indennizzare il concessionario uscente per gli investimenti non ammortizzati, in coerenza con l’art. 4, comma 2, lett. i), della legge n. 118/2022. Quanto ai manufatti inamovibili, la CGUE 11 luglio 2024, causa C-598/22 ha sancito la compatibilità con il diritto europeo dell’art. 49 cod. nav., che impone la cessione gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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