Requisiti di capacità tecnica e autotutela dell’aggiudicazione nella gara di servizi (TAR Puglia n. 244 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che richiede, a pena di esclusione, lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara riferiti esclusivamente a programmi operativi finanziati dal FESR e/o dal FSC è chiara e non tollera interpretazioni estensive. La stazione appaltante, nell’individuare i requisiti speciali di partecipazione, gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della proporzionalità, logicità, razionalità e adeguatezza delle prescrizioni. Il concorrente che ritenga la clausola escludente deve impugnarla nel termine di decadenza, senza poterla contestare in via interpretativa in sede di impugnazione dell’autotutela. Il principio di autoresponsabilità preclude il soccorso istruttorio per la comprova di requisiti dichiarati consapevolmente, e la clausola di esclusione impedisce di sostituire i servizi indicati in offerta.
Il Fatto
Una società di consulenza risultava aggiudicataria provvisoria di un appalto di servizi di assistenza tecnica bandito da una società in house regionale. La seconda classificata chiedeva alla stazione appaltante un approfondimento sulla dichiarazione relativa ai servizi analoghi. Emergeva che i servizi indicati dall’aggiudicataria riguardavano progetti finanziati dal Fondo sociale europeo, e non dal FESR o dal FSC, come prescritto dall’art. 9.3 del disciplinare.
La stazione appaltante annullava d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la determina di aggiudicazione, escludeva la prima classificata e aggiudicava alla seconda. La società esclusa impugnava il provvedimento di autotutela, la nota di rigetto dell’istanza di archiviazione e la clausola del disciplinare in via subordinata; proponeva poi motivi aggiunti avverso la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione alla seconda classificata. Quest’ultima, a sua volta, ricorreva in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’interpretazione del disciplinare. L’art. 9.3 richiede, a pena di esclusione, l’espletamento nei trentasei mesi precedenti di servizi analoghi, ovvero attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo di programmi operativi finanziati dal FESR e/o dal FSC, per un importo minimo prestabilito. Per il Tribunale la disposizione è insuscettibile di interpretazioni che superino il chiaro dato testuale, sicché la stazione appaltante ha legittimamente valutato i soli servizi riferiti a quei fondi, escludendo quelli resi su progetti finanziati dal FSE.
La ratio del requisito viene individuata nell’esigenza di selezionare un operatore con esperienza specifica del settore e capacità tecniche adeguate all’oggetto dell’appalto, coerenti con il ruolo di soggetto intermediario rivestito dalla stazione appaltante, limitatamente ai fondi FESR ed FSC e alla programmazione di riferimento.
Il motivo incentrato sull’invalidità della clausola è dichiarato innanzitutto tardivo: essa era chiaramente escludente per la ricorrente e andava impugnata nei trenta giorni dalla pubblicazione. Nel merito, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei requisiti speciali, nei limiti di proporzionalità, logicità e adeguatezza, tanto più in presenza di un appalto di notevole entità e di un oggetto specifico. La clausola non è oscura, essendo stata compresa dagli altri concorrenti e non contestata con richiesta di chiarimento.
Quanto al tentativo di integrare i servizi indicati in offerta mediante la nota di riscontro, il Tribunale richiama il principio di autoresponsabilità e la giurisprudenza che nega il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti consapevolmente dichiarati, citando Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372, e la delibera ANAC n. 60 del 07.02.2024. I principi del favor partecipationis e del risultato non possono comprimere la par condicio tra i concorrenti.
Il rigetto dei primi tre motivi travolge il quarto, relativo all’illegittimità derivata dell’aggiudicazione alla seconda classificata e dei motivi aggiunti. Cessa perciò l’interesse al ricorso incidentale, dichiarato improcedibile. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese di causa.
Nota della Redazione
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