Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2029 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta all’adempimento, gravando su di essa, ex art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare i fatti estintivi o impeditivi del diritto. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La nomina di un dirigente interno dell’ente resistente non dà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Barcellona P.G., Sez. Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire la carta elettronica del docente, con accredito di complessivi 1.500,00 euro per due ricorrenti e 1.000,00 euro per il terzo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e spese di lite.
Il titolo era stato notificato in forma esecutiva e risultava passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione. Deducono i ricorrenti il perdurante inadempimento del Ministero e l’integrale decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Chiedono quindi, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato; rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Superato il vaglio dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto al termine decennale, e quello dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. quanto al deposito del ricorso, il Tribunale accerta il rispetto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997: è documentata la notificazione della sentenza al Ministero resistente presso il proprio indirizzo.
Nel merito il passaggio decisivo è di ordine probatorio. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ex art. 2697 cod. civ., sussiste in capo alla resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Collegio ordina quindi l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali, distratte ai procuratori non costituiti nel giudizio.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente dell’Ufficio contenzioso del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza dell’adempimento principale. Sul punto il Collegio esclude ogni compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e la disposizione dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, come confermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706/2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142/2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621/2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983/2023. Le spese seguono la soccombenza, liquidate forfetariamente in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione al procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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