Nota comunale di riscontro a diffida priva di natura provvedimentale: inammissibile l’impugnazione e necessaria integrazione del contraddittorio (TAR Molise n. 138 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione di una nota comunale adottata in riscontro a un atto di diffida, allorché la stessa si configuri come atto meramente interlocutorio, privo di contenuto provvedimentale e di specifica lesività, non esprimendo alcuna manifestazione autoritativa di volontà. La domanda diretta all’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, quali i proprietari e i lottizzanti dell’area interessata, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in un comparto edilizio, dopo aver più volte diffidato il Comune all’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia per presunte irregolarità nella lottizzazione, inviava un atto di significazione e diffida volto a ottenere la verifica di conformità delle opere e l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Comune rispondeva con una nota nella quale, riconoscendo la mancata acquisizione delle opere di urbanizzazione, si dichiarava impossibilitato a intervenire, qualificando la diffida come questione di carattere prettamente privatistico.
La ricorrente impugnava tale nota, deducendone l’illegittimità, e chiedeva al Tribunale di obbligare l’Amministrazione a procedere alle verifiche e di accertare l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale della nota impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda di annullamento, ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso in parte qua inammissibile. La nota impugnata è stata qualificata come atto non innovativo e scevro da contenuto provvedimentale, in quanto si limita a rappresentare la posizione dell’Ente e la sua disponibilità a fornire chiarimenti, senza esprimere una volontà autoritativa idonea a ledere la sfera giuridica della ricorrente.
Il Tribunale ha evidenziato che la nota potrebbe al più configurare una prosecuzione dell’inerzia comunale, che costituisce il reale oggetto sostanziale della controversia, con conseguente carenza di interesse alla pronuncia annullatoria. Tale conclusione è stata supportata anche dal comportamento della stessa ricorrente, che aveva richiesto un incontro per chiarimenti, dimostrando di essere consapevole della natura non dispositiva dell’atto.
Quanto alla domanda di accertamento dell’inerzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza, il Tribunale ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari e dei lottizzanti del comparto, qualificati come controinteressati rispetto all’azione avverso il silenzio, ordinando alla ricorrente di notificare loro il ricorso secondo la scansione procedurale indicata.
Il Collegio ha infine disposto un incombente istruttorio, acquisendo d’ufficio il testo dell’ordinanza comunale n. 8 del 2016, non versata in atti ma richiamata da altri provvedimenti, fissando l’udienza pubblica di prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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