Anticipazioni parametrali utili nella base pensionabile anche nelle riliquidazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 87 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’anticipazione stipendiale parametrale prevista dall’art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. n. 193/2003 è utile ai fini del calcolo della base pensionabile e non può essere esclusa dalle riliquidazioni successive al collocamento in quiescenza. La sua attribuzione in unica soluzione non ne comporta la natura di emolumento una tantum, ma ne definisce solo le modalità di erogazione. Diversamente opinando, la base pensionabile successiva risulterebbe inferiore a quella riferita alla prima decorrenza, con una reformatio in peius inammissibile del trattamento. Resta invece infondata la pretesa di attribuzione dei benefici dell’accordo integrativo oltre il quinquennio, decorrendo la prescrizione dal momento in cui il diritto è conoscibile con ordinaria diligenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessava dal servizio per anzianità a decorrere dal 2004, con diritto a pensione ordinaria attribuita con decreto del 2007. Nel 2020 chiedeva la rideterminazione del trattamento, sostenendo che l’anticipazione stipendiale parametrale di euro 637,82, riconosciuta alla data del 1° settembre 2004, dovesse considerarsi acquisita in via permanente al patrimonio previdenziale e non esclusa dalle riliquidazioni successive. L’Amministrazione riliquidava i benefici dell’accordo integrativo, ma con arretrati limitati al quinquennio antecedente, ritenendo prescritti i ratei anteriori.
Il ricorrente impugnava quindi il decreto di riliquidazione, deducendo l’illegittimità delle successive determinazioni della base pensionabile, la falsa applicazione della prescrizione quinquennale e la spettanza di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina transitoria del d.lgs. n. 193/2003, che ha introdotto i parametri stipendiali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. L’art. 5, comma 3, qualifica espressamente le anticipazioni come utili, nei limiti degli importi percepiti, ai fini del calcolo della base pensionabile. Da ciò la Corte desume che l’anticipazione comporta un pari aumento della retribuzione annua da assumere a riferimento.
Ne deriva che l’incremento non può essere escluso dalle riliquidazioni successive: trattandosi di importo utile al calcolo della base pensionabile, la sua caducazione comporterebbe che la base riferita al 1° settembre 2004 risulti superiore a quella definita al 1° gennaio 2005. Si realizzerebbe così una reformatio in peius della base imponibile, inammissibile trattandosi di un incremento stipendiale in senso stretto. La Corte richiama in proposito la Sez. Veneto n. 10/2024, la Sez. d’appello Sicilia n. 86/2016, la Sez. Campania n. 867/2021 e la Sez. Sicilia n. 222/2023.
Non assume rilievo decisivo l’argomento dell’Amministrazione sugli effetti di ulteriori voci sul trattamento complessivo. La Sezione sottolinea inoltre la differenza semantica tra corresponsione una tantum e attribuzione in unica soluzione, che riflette le sole modalità di erogazione del beneficio e non la sua unicità.
Il ricorso è invece respinto quanto ai benefici dell’accordo integrativo: la Corte osserva che il ricorrente aveva avuto, o poteva avere con ordinaria diligenza, contezza della mancata applicazione già dalla liquidazione originaria. La natura sostanzialmente vincolata del riconoscimento non impediva l’azione fin dal 2007. L’istanza del 30 ottobre 2020 ha interrotto la prescrizione solo per il quinquennio antecedente.
La Corte accoglie pertanto l’eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei anteriori, condanna l’Amministrazione agli arretrati nel limite del quinquennio, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi anatocistici sulle somme maturate, e compensa integralmente le spese per complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.