Diniego di discarico per riscossione disordinata e frazionata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 86 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., il giudice contabile non esercita un sindacato demolitorio di annullamento del provvedimento amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente creditore al pagamento delle quote inesigibili. Ai fini del diniego di discarico ex art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 è necessario verificare in concreto la diligenza del concessionario nell’attività di riscossione: l’azione disordinata, episodica, frazionata in atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo, con lunghe e ingiustificate pause e con effetti sulla prescrizione del credito, integra gli estremi della perdita del diritto al discarico, salva la rideterminazione della sanzione per le somme medio tempore riscosse. La definizione agevolata mediante pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 opera solo se il pagamento avvenga entro novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo: in caso di proposizione e rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo.
Il Fatto
La vicenda si colloca nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente locale. L’amministrazione avviò una verifica su 142 partite affidate alla concessionaria, in relazione alla mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo, e adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugnò i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo, invocando la disciplina derogatoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2015.
Il giudizio ha attraversato un duplice intervento della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi ha chiarito che le disposizioni del 2015 non si applicano alle società di riscossione di natura privata, per le quali vale la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Con la successiva sentenza n. 66/2022 è stata dichiarata illegittima la retroattività estesa ai concessionari privati. Riassunto il giudizio, la questione giunge alla decisione sulla fondatezza in concreto del diniego relativo a un singolo carico, riferibile a ruoli per tariffa rifiuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio: l’impugnazione del diniego non è volta all’annullamento dell’atto, ma all’accertamento del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto. La Corte richiama la propria precedente decisione n. 69/2023, che aveva già escluso l’operatività delle norme derogatorie e aveva riconosciuto alla concessionaria l’esclusione dell’inadempimento per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa prorogata.
Il fuoco dell’analisi si sposta quindi sulla verifica concreta della diligenza. La Sezione non ignora la situazione di disordine organizzativo e gestionale che caratterizzava la riscossione dei crediti degli enti locali, con errori e mancati abbinamenti nella archiviazione delle partite. Tuttavia, richiamando le considerazioni finali della sentenza n. 51/2019, ricorda che una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile è elemento indefettibile di una corretta gestione del bilancio, inteso come bene pubblico.
Su queste basi la documentazione prodotta dalla società viene ritenuta insufficiente. Le verifiche patrimoniali risultano effettuate a notevole distanza dalla notifica della cartella; tra le notifiche degli avvisi di intimazione trascorre un termine superiore a quello prescrizionale; non risultano adottati atti idonei e tempestivi a garantire la riscossione. L’attività viene qualificata come disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, con effetti sulla prescrizione e sull’efficacia dell’azione di recupero. Per una delle cartelle si aggiunge l’autonomo motivo di perdita del diritto, per la notifica avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999.
Nessuna rilevanza viene attribuita alla sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti ex art. 4, d.l. n. 41/2021, poiché la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata dalle azioni poste in essere. Quanto al quantum, il Collegio respinge le eccezioni della concessionaria: la definizione agevolata di un ottavo opera solo in caso di pagamento entro novanta giorni, mentre in caso di proposizione e rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e il provvedimento impugnato confermato, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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