La ratifica della delibera di Giunta sana l’incompetenza relativa del Sindaco nell’istituzione di un’area pedonale (TAR Puglia n. 404 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituzione di un’area pedonale a tempo indeterminato, fondata su esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e del patrimonio paesaggistico, rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell’art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/1992, e non del Sindaco. L’ordinanza sindacale emanata in assenza di tale competenza è affetta da incompetenza relativa, vizio sanabile mediante la successiva ratifica della Giunta. La ratifica, a differenza della convalida, non richiede una nuova motivazione sull’interesse pubblico né il rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né la rinnovazione dell’istruttoria, potendo l’organo competente limitarsi a far proprio l’atto emanato dall’organo incompetente. L’istituzione dell’area pedonale costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi procedurali o manifesta irragionevolezza, non essendo prevista alcuna forma di partecipazione dei cittadini o dei portatori di interessi diffusi.
Il Fatto
Con ordinanza del dicembre 2024, il Sindaco del Comune di Polignano a Mare ha istituito un’area pedonale in Piazza Garibaldi e sul Ponte Lama Monachile, senza limiti temporali, per garantire l’incolumità dei pedoni e tutelare la rilevanza urbanistico-paesaggistica dei luoghi. I titolari di alcuni esercizi commerciali con sede nei pressi dell’area hanno impugnato il provvedimento, deducendo l’incompetenza del Sindaco in favore della Giunta comunale, il difetto di istruttoria e di motivazione e la sproporzionalità della misura. Con delibera del maggio 2025, la Giunta ha ratificato l’ordinanza sindacale, istituendo in via definitiva l’area pedonale. Tale delibera è stata impugnata con motivi aggiunti per insufficienza motivazionale e mancata ponderazione degli interessi coinvolti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato i rapporti tra i due provvedimenti, rilevando che l’ordinanza sindacale era affetta da un vizio di incompetenza relativa, in quanto l’art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/1992 attribuisce alla Giunta comunale il potere di delimitare le aree pedonali. Il Collegio ha poi dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo l’atto originario stato ratificato dalla Giunta, e ha esaminato nel merito i motivi aggiunti.
Quanto alla delibera di ratifica, il TAR ha escluso che su di essa incombessero oneri motivazionali o istruttori ulteriori, richiamando la consolidata distinzione tra ratifica e convalida: la prima attiene esclusivamente al difetto di competenza dell’organo emanante, mentre la seconda richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico. La Giunta ha quindi legittimamente fatto propria l’ordinanza sindacale senza necessità di rinnovare l’istruttoria.
Nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al difetto di proporzionalità. L’istituzione dell’area pedonale sine die si fondava su un’istruttoria risalente a oltre dieci anni di pedonalizzazioni temporanee, che avevano consentito all’Ente di verificarne sul campo i benefici. La misura, essendo caratterizzata da ampia discrezionalità, non era sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di manifesta irragionevolezza, tanto più che l’art. 7 del codice della strada non prevede forme di partecipazione procedimentale e che gli interessi pubblici perseguiti sono preminenti rispetto a quelli privatistici.
Il TAR ha infine respinto la censura relativa all’estensione del divieto anche ai mezzi al servizio di persone con disabilità, ritenendola consentita dall’art. 3, comma 1, n. 2), cod. strada e ragionevole, considerata la presenza di stalli riservati lungo il percorso alternativo. Per l’effetto, è stata respinta anche la domanda risarcitoria, non potendo derivare da un atto legittimo alcun danno ingiusto.
Nota della Redazione
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