Informativa sindacale preventiva e accordo unico per l’assegno di integrazione salariale (TAR Lombardia n. 934 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 impone all’impresa di comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali e alle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative le cause di sospensione o riduzione dell’attività produttiva. La norma non prevede alcuna sanzione per l’inosservanza del carattere preventivo dell’informativa. Un unico accordo sindacale è idoneo a sorreggere l’intero periodo di integrazione salariale richiesto, senza che l’impresa debba presentare un nuovo accordo per ogni singola istanza. In assenza di una norma cogente, agli accordi con le rappresentanze sindacali non può riconoscersi un limite di validità temporale. Il diniego fondato su una motivazione generica e su un asserito difetto documentale già sanato è illegittimo per difetto del presupposto ed erroneità della motivazione.
Il Fatto
Una società attiva nell’organizzazione di convegni e fiere, inquadrata nel settore del commercio, subiva un rilevante rallentamento dell’attività d’impresa. A seguito di un accordo sindacale dell’11.2.2022, la società presentava istanza di accesso al Fondo di Integrazione Salariale, per complessive 26 settimane distribuite nel biennio mobile.
Dopo il riconoscimento dell’integrazione per i periodi precedenti, sulla base del medesimo accordo e della stessa causale, l’INPS negava l’ultima proroga relativa al mese di giugno 2022, eccependo l’insufficienza della documentazione sulla consultazione sindacale. La società impugnava il diniego e, poi, la deliberazione di rigetto del ricorso gerarchico, che aveva ampliato la motivazione originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità dei motivi aggiunti. La decisione sul ricorso gerarchico è atto non confermativo ma ad effetto confermativo del provvedimento originario. Nel caso di specie, però, l’INPS ha ampliato la motivazione muovendo dagli stessi documenti, scelta legittima e non contestata. La ricorrente ha quindi dovuto prendere posizione sul più ampio spettro argomentativo della delibera reiettiva: l’atto additivo è ammissibile e procedibile.
Quanto al ricorso introduttivo, è sufficiente il vizio di difetto di motivazione. Il primo diniego si basava su una motivazione generica, resa comprensibile solo con la decisione sul ricorso gerarchico. Anche quest’ultima è illegittima, per erronea applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 148/2015.
La ricorrente aveva comunicato all’INPS l’accordo dell’11.2.2022 e, in data 8.6.2022, lo aveva notificato alle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative. La documentazione asseritamente mancante era stata prodotta ben prima dell’istanza e delle richieste di integrazione. Il periodo oggetto di causa rientrava nelle settimane residue dell’accordo, e la comunicazione alle OOSS precedeva l’istanza del 14.6.2022.
Pertanto, l’unico accordo dell’11.2.2022 era idoneo a sorreggere l’intero periodo richiesto: la società non era tenuta a presentare un nuovo accordo per ogni istanza. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la fruizione non consecutiva non esaurisce l’accordo e gli accordi sindacali non hanno un limite di validità temporale in assenza di norma cogente. Conferma inoltre l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2952/2025, che ha valorizzato l’assenza di sanzioni nell’art. 14 per l’inosservanza del carattere preventivo dell’informativa.
Conclusivamente, il diniego è annullato per difetto del presupposto ed erroneità della motivazione, insieme alla deliberazione n. 162/2023. L’INPS dovrà riesaminare l’istanza. Le spese sono compensate per la controvertibilità delle questioni.
Nota della Redazione
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