In materia di giurisdizione amministrativa per il ripristino della viabilità su strade vicinali (TAR Sardegna n. 242 del 01.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Vi è giurisdizione amministrativa quando sono impugnati atti del sindaco diretti al ripristino della viabilità di una strada vicinale, espressivi del potere sindacale dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, all. F, anche se occorra previamente verificare la natura proprietaria del bene o accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno del diritto della collettività su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico. Il giudice amministrativo può conoscere di tali questioni proprietarie solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato, nell’ambito del giudizio sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale del Comune di Sennori che disponeva la rimozione di un cancello metallico installato su area ritenuta di proprietà pubblica e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto era stato preceduto da operazioni di picchettamento e materializzazione del tracciato di una strada di impianto, unitamente a relazioni tecniche e verbali richiamati nei provvedimenti.

Il ricorrente, proprietario del terreno a valle del costone roccioso di Via Rockfeller – Via Fratelli Kennedy, chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati e l’accertamento incidentale della natura non demaniale dell’area, oltre alla condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni. Il Comune si costituiva in giudizio resistendo all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale giurisdizione ricorre quando sono impugnati atti del sindaco diretti al ripristino della viabilità di una strada vicinale, espressivi del potere sindacale dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, all. F. La verifica sulla natura proprietaria del bene e sull’uso pubblico dell’area può essere compiuta solo in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., e non assume efficacia di giudicato.

Nel merito dell’istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, valorizzando la natura del manufatto da rimuovere: una transenna metallica unita con lucchetto e fissata al terreno con due pali in ferro, la cui rimozione non pregiudicherebbe un eventuale agevole rispristino in caso di accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha poi osservato che l’intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso — per il quale il Comune ha ottenuto un contributo regionale — non arreca danno al ricorrente, proprietario del terreno a valle, che trarrebbe anzi beneficio dalla mitigazione del rischio idrogeologico. La dedotta irreversibile compromissione dello stato dei luoghi, idonea a pregiudicare l’accertamento sulla natura pubblica o privata dell’area e sull’allineamento dei confini, è stata ritenuta solo allegata e non dimostrata.

Infine, il Collegio ha evidenziato che, prima dell’esecuzione dei lavori di consolidamento, l’amministrazione dovrà completare le operazioni di picchettamento con un verbale integrativo, corredato da documentazione fotografica idonea a documentare lo stato dei luoghi. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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