Il DURC e il regime giuridico degli sgravi contributivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8070 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC da parte dell’ente previdenziale non determina l’inesigibilità delle differenze contributive. Il datore di lavoro che chiede di avvalersi degli sgravi è tenuto ad assicurare la totale e continua regolarità contributiva, gravando su di esso l’onere di provare tale condizione virtuosa sia al momento della richiesta del DURC sia nel giudizio contenzioso. La disciplina applicabile è individuata secondo il principio di successione delle leggi nel tempo. Le disposizioni di un decreto ministeriale, quale il d.m. 30 gennaio 2015, che subordinano la propria efficacia alla maturazione di un termine dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non possono trovare applicazione retroattiva per fatti verificatisi nella loro interezza anteriormente alla loro entrata in vigore. Le previsioni che consentono il rilascio del DURC in presenza di scoperti contributivi inferiori alla soglia di € 150,00 costituiscono eccezioni alla regola della regolarità contributiva e sono di stretta interpretazione, risultando inapplicabili fuori dai casi espressamente previsti o in via analogica.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da una società avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di sgravi contributivi. Il giudice di merito riteneva che lo scoperto contributivo pari a € 50,00, esistente alla data del 29.5.2015, non fosse di ostacolo al rilascio del DURC, in quanto il d.m. del 30.1.2015, ritenuto applicabile ratione temporis, consente il rilascio del documento tutte le volte che lo scostamento contributivo sia pari o inferiore a € 150,00. Avverso tale decisione l’INPS proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, del d.m. 24.10.2007 e del d.m. 30.1.2015. La società controricorrente resisteva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività del ricorso, rigettandola: non risultando depositata la notifica della sentenza impugnata, non era possibile verificare il decorso dei termini cd. brevi, mentre risultavano rispettati quelli lunghi ex art. 327 c.p.c.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i propri precedenti in materia di DURC, ribadendo che la comunicazione preventiva dell’ente previdenziale non è necessaria né per la decadenza dagli sgravi né per la perdita del documento. È il soggetto che usufruisce degli sgravi a dover assicurare la totale e continua regolarità contributiva, senza che l’INPS debba effettuare controlli preventivi. In tal senso la Corte ha citato le pronunce Cass. n. 27107/2018, Cass. n. 33315/2025 e Cass. n. 30273/2024, affermando che è il privato, all’atto della richiesta del DURC, a dover essere in regola con i contributi e che grava su di lui l’onere di provare tale condizione nel giudizio.
Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ha rilevato che la richiesta del DURC era stata presentata in data certamente anteriore al 30.5.2015, quando l’INPS aveva avvisato la società dello scostamento contributivo. Il d.m. 30.1.2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.5.2015, era entrato in vigore solo il 30.6.2015, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello stesso decreto. Ne consegue che la sentenza impugnata era erronea sia nell’individuare la vigenza del decreto alla data del 30.1.2015, sia nell’applicarlo in ragione della mancata definizione dell’istruttoria entro il 14.6.2015, data di scadenza dei quindici giorni concessi per la regolarizzazione, pur essa anteriore all’entrata in vigore.
La Corte ha quindi statuito che la domanda, proposta nella vigenza del d.m. del 2007, non poteva essere disciplinata dal decreto del 2015, non ancora in vigore al momento della richiesta di regolarizzazione né al termine dei quindici giorni concessi. L’applicazione dell’art. 3, comma 3, d.m. 30.1.2015 e dell’art. 8, comma 3, d.m. 24.10.2007, che consentono deroghe alla regola della regolarità contributiva per scostamenti inferiori a € 150,00, è stata esclusa in quanto trattasi di eccezioni di stretta interpretazione, inapplicabili fuori dai casi espressamente previsti o in via analogica, non potendosi affermare l’applicazione retroattiva del decreto del 2015 in assenza di espressa previsione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto dell’originaria domanda della società, essendo quest’ultima inadempiente al requisito della regolarità contributiva alla data della domanda amministrativa. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni affrontate.
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Nota della Redazione
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