L’opzione per il CCNL privatistico degli operai forestali e l’indennità di funzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9538 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di lavoro del personale dell’ARIF è disciplinato dal CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico, in virtù dell’opzione esercitata dal lavoratore ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge regionale Puglia n. 3 del 2010. L’esercizio di tale opzione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La natura pubblicistica dell’ente datore di lavoro non osta all’applicazione del contratto collettivo privatistico, che si giustifica in ragione della specialità del settore, mentre l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non si applica in via diretta alle Regioni, per le quali costituisce disposizione di principio.
Il Fatto
Un operaio forestale, già dipendente della Regione Puglia e transitato all’ARIF con inquadramento nel profilo di operaio specializzato, aveva convenuto in giudizio l’Agenzia per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di funzione per lo svolgimento di mansioni di capo operaio. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Bari aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il regime contrattuale di tipo privatistico. L’ARIF ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo la natura pubblicistica del rapporto di lavoro e la conseguente inapplicabilità del CCNL privatistico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare il trasferimento del lavoratore nei ruoli ARIF. La censura non trovava riscontro nella motivazione della sentenza impugnata e non era idonea a superare l’accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, circa l’interpretazione della delibera della Giunta Regionale n. 863 del 2010, che aveva disposto il trasferimento del personale, tra cui il lavoratore.
Nel trattare congiuntamente il secondo e il terzo motivo, la Corte ha richiamato una consolidata giurisprudenza emessa nei confronti dell’ARIF, ribadendo che il rapporto di lavoro del personale operaio dell’Agenzia è regolato dal CCNL privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2010.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva accertato, con valutazione di fatto non specificamente contestata, che il lavoratore aveva comunicato la propria opzione per l’inquadramento nel CCNL di diritto privato, ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge regionale. Tale ricostruzione, ha precisato la Corte, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Sulla contestata applicabilità del CCNL privatistico all’ARIF, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Cass. n. 10811/2023, Cass. n. 21006/2023), affermando che l’applicazione del contratto collettivo privatistico non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico, e si giustifica in ragione del particolare settore in cui operano gli operai forestali, in continuità con la disciplina di cui alla legge n. 124 del 1985.
Infine, la Corte ha ritenuto non fondata la censura basata sull’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, osservando che tale disposizione non si applica in via diretta alle Regioni, per le quali costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica, come stabilito dal comma 20 del medesimo articolo. Il ricorso è stato pertanto respinto.
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Nota della Redazione
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