Appalto labour intensive e potere direttivo dell’appaltatore (TAR Campania n. 1073 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella qualificazione dell’appalto ad alta intensità di manodopera rispetto alla somministrazione di lavoro, il discrimine è dato dall’organizzazione dei mezzi e del personale da parte dell’appaltatore, dall’esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e dall’assunzione del rischio di impresa. La parametrazione del prezzo a base d’asta alle ore di lavoro e al costo orario della manodopera non è di per sé indice di interposizione fittizia, purché l’appaltatore conservi reale autonomia organizzativa. Le funzioni di indirizzo e coordinamento del committente, esercitate tramite il direttore dell’esecuzione e i responsabili aziendali del servizio, non travalicano i limiti del rapporto se privi di potere disciplinare o sanzionatorio diretto sui lavoratori. Non è vizio che imponga l’immediata impugnazione del bando la mancata inclusione dei criteri ambientali minimi, ma la censura è infondata quando l’oggetto dell’appalto esula dall’ambito dei decreti ministeriali richiamati.
Il Fatto
Una società cooperativa partecipa alla gara indetta da un’azienda sanitaria per l’affidamento di servizi socio-sanitari, collocandosi al terzo posto in graduatoria. Impugna l’aggiudicazione definitiva deducendo profili demolitori dell’intera procedura, tra cui l’illegittima interposizione fittizia di manodopera, la mancata previsione dei criteri ambientali minimi, l’incompetenza dei commissari, l’obbligatorietà del sopralluogo e la genericità dei criteri di valutazione.
Con motivi aggiunti censura l’ammissione delle prime due graduate per difetto dei requisiti tecnici, violazione della disciplina sui costi della manodopera, omissione del rapporto sulla situazione del personale e mancata verifica di anomalia. Resiste l’azienda sanitaria e la controinteressata aggiudicataria; la domanda incidentale di accesso è respinta in primo e in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità e rigetta nel merito. Sul primo motivo osserva che la differenza tra appalto e somministrazione si ricava dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che richiede organizzazione di mezzi e assunzione del rischio di impresa. Negli appalti labour intensive la parametrazione della base d’asta alle ore lavorate è legittima e il sindacato sull’importo resta limitato all’illogicità manifesta.
Il capitolato attribuisce all’appaltatore la responsabilità esclusiva dei danni e l’organizzazione del servizio, mentre all’azienda spettano solo indirizzo e controllo, senza potere disciplinare sui singoli operatori. La censura sui criteri ambientali minimi è tempestiva, ma infondata: i decreti richiamati riguardano pulizia e gestione rifiuti, attività estranee all’oggetto dell’affidamento.
Quanto alla commissione, il requisito di competenza va riferito ad aree tematiche omogenee, non alle singole attività, e i componenti provengono tutti dal settore sanitario. Parimenti legittimo è il sopralluogo obbligatorio, funzionale a un’offerta consapevole.
Sui criteri di valutazione, la discrezionalità tecnica non è sindacabile se non per abnormità; la valorizzazione dell’organigramma è coerente con la natura labour intensive dell’appalto. La coincidenza dei coefficienti espressi dai commissari non prova alcun condizionamento, essendo ammessa la valutazione collegiale unitaria.
Infine, sui motivi aggiunti, il Collegio interpreta in senso pro-concorrenziale la clausola sulle attrezzature, ritiene assolto l’onere sui costi della manodopera, dichiara improcedibili le censure contro la seconda graduata per difetto di interesse e conferma la congruità dei minimi retributivi.
Nota della Redazione
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