Esecuzione del titolo giudiziale e condanna alle spese dell’ente inottemperante (TAR Campania n. 1072 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza passata in giudicato, notificata con attestazione di conformità, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, ex art. 14 D.L. n. 669/1996, e accertata l’inottemperanza dell’ente pubblico, il giudice amministrativo ordina l’adozione di ogni atto necessario al pagamento delle somme liquidate. Qualora il giudice ordinario non abbia espressamente statuito sugli interessi, la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta, con compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella qualità di Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale del fiume Sarno, ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato il Comune convenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Nonostante l’invito bonario trasmesso via PEC, l’ente locale non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento della pretesa risulta passata in giudicato, come da certificato versato in atti, ed è stata notificata al Comune con attestazione di conformità, assumendo così valore di titolo esecutivo per l’esecuzione forzata.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, ex art. 14 D.L. n. 669/1996, e la mancanza di spontaneo adempimento da parte dell’ente. Su queste basi ha riconosciuto la ricorrente creditrice dell’importo liquidato di € 980,00 per compensi, oltre spese generali al 15% pari a € 147,00, oltre interessi legali.

Sul punto degli interessi il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in assenza di espressa statuizione del giudice ordinario, la somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza e fino al soddisfo, richiamando T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, n. 885 del 2021.

In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ordinato al Comune di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo all’adozione di ogni atto necessario al pagamento delle somme in favore della ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un suo delegato, ponendo l’eventuale compenso a carico dell’ente convenuto. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono state liquidate in € 500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato, secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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