Condono edilizio, silenzio assenso solo con domanda completa e veridica (TAR Campania n. 4651 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985, presuppone la completezza della domanda in ogni sua parte e la sua attitudine a consentire all’amministrazione un esame compiuto. Il decorso del termine biennale non produce alcun effetto acquisitivo se mancano i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi del condono e se la domanda, per la rilevanza delle omissioni o inesattezze, risulti infedele ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985. All’interessato spetta provare che l’opera oggetto di sanatoria è ancora riconoscibile e conforme a quella rappresentata nell’istanza. In difetto, il diniego è legittimo e l’ordine di demolizione ne costituisce conseguenza vincolata.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato nel Comune di San Marco Evangelista, sul quale ha realizzato nel tempo opere edilizie prive di titolo. Nel 1986 ha presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985. Secondo la prospettazione della parte, il Comune sarebbe rimasto inerte fino al 2018, quando ha chiesto integrazioni documentali e ha ingiunto la demolizione degli ampliamenti abusivi estranei alla sanatoria.
La ricorrente afferma di aver ottemperato, depositando la documentazione e demolendo le opere non coperte dall’istanza. Nel 2021 ha ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ottenere la proroga richiesta, e quindi l’ordinanza che ha dichiarato improcedibile la domanda di condono, ne ha disposto il diniego definitivo e ha ordinato la rimessa in pristino mediante demolizione dell’intero fabbricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale sulla base del provvedimento impugnato, non contestato nel ricorso. L’istanza del 1986 era originariamente priva di grafici architettonici, relazioni, ricevute di accatastamento, documentazione fotografica, perizie e titolo di proprietà. A fronte delle richieste di integrazione del 1995, 2000, 2003 e 2006, la ricorrente non ha prodotto quanto necessario. Tali circostanze devono quindi intendersi provate.
Risulta così smentita la tesi dell’inerzia pluriennale dell’amministrazione. I sopralluoghi del maggio 2019 hanno evidenziato l’impossibilità di identificare le porzioni oggetto di condono e un palese contrasto tra i dati metrici dichiarati e la consistenza effettiva del fabbricato, con quattro abitazioni in luogo delle tre indicate nella domanda. Il Comune ha quindi qualificato l’istanza come infedele ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985.
Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il potere comunale si sarebbe esaurito decorsi ventiquattro mesi. Richiama il granitico orientamento per cui il silenzio assenso presuppone la completezza della domanda e la sussistenza di tutti i presupposti del condono (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5606 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1203 del 2023; CGARS n. 788 del 2023). Gli strumenti di semplificazione richiedono indefettibilmente la completezza e la veridicità delle dichiarazioni.
Il Collegio aggiunge che, quando gli interventi abusivi successivi fanno perdere all’immobile la sua identità e rendono impossibile valutare la consistenza delle opere oggetto di sanatoria, l’amministrazione può procedere alla demolizione integrale (Cons. Stato n. 8469 del 2023 e n. 2568 del 2023). Spetta all’interessato dimostrare, anche con perizia giurata, la riconoscibilità e la conformità dell’opera.
La legittimità del diniego comporta, quale conseguenza vincolata, l’ordine di demolizione delle opere non regolarizzabili. Il ricorso è infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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