Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Valle d’Aosta n. 18 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia sottoscritta personalmente dalla parte né proposta da avvocato munito di mandato speciale non è rituale e non consente la declaratoria di estinzione del processo. La procura ad litem, anche quando menzioni la facoltà di rinunciare, non soddisfa il requisito dell’art. 35, co. 1, cod. proc. amm. Tale atto costituisce tuttavia indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha impugnato davanti al TAR Valle d’Aosta gli atti con cui la studentessa non è stata ammessa alla classe successiva presso la Scuola Secondaria frequentata. L’impugnazione ha investito i risultati di fine anno, i verbali del Consiglio di Classe, il giudizio di non ammissione, i documenti di valutazione e il rigetto dell’istanza di riesame, con contestuale domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La ricorrente ha articolato nove motivi, deducendo la violazione della normativa sullo scrutinio, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione e l’arbitrarietà delle determinazioni, anche in comparazione con le valutazioni attribuite ad altri compagni di classe. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con decreto monocratico e, all’esito dell’udienza camerale, con successiva ordinanza. Con nota del 03/01/2024 il procuratore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; l’Amministrazione regionale non si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’atto di rinuncia non è sottoscritto personalmente dalla ricorrente e che il difensore non risulta munito di mandato speciale. La questione giuridica attiene quindi alla validità della rinuncia e ai suoi effetti sul processo. Il parametro applicato è l’art. 35, co. 1, cod. proc. amm., che richiede la dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato con procura speciale, oppure la dichiarazione resa in udienza e documentata a verbale.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la procura ad litem, quand’anche faccia menzione della facoltà di rinunciare o di accettare la rinuncia, non vale ai fini della norma. Cita sul punto Cons. Stato, Sez. V, 15/06/2015, n. 2940, nonché TAR Veneto, Sez. I, 24/01/2024 n. 110 e TAR Lazio – Roma, Sez. I, 11/02/2022, n. 1668. Ne deriva che la rinuncia non è rituale e non legittima la declaratoria di estinzione del ricorso.

L’atto conserva però una valenza processuale diversa. In conformità all’art. 84, co. 4, cod. proc. amm., richiamato nel testo, la rinuncia irrituale costituisce indice incontroverso della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito in capo alla ricorrente. Il Collegio aderisce sul punto all’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VII, 06/03/2023, n. 2317.

La conseguenza è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito. La domanda risarcitoria segue la stessa sorte, restando assorbita nella declaratoria.

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione. A giustificazione richiama il complessivo contegno processuale delle parti, la delicatezza della vicenda controversa e l’adesione dell’Amministrazione alla rinuncia, ancorché irrituale. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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