Apparenza colposa del potere di rappresentanza superiore alla revoca della procura (Cass. civ. n. 34767 del 16.11.2021)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza, i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole trovano applicazione allorché concorrano la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. Per i contratti per i quali non è prescritta la forma scritta ad substantiam, l’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare tale convincimento è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal contribuente avverso la richiesta di pagamento del corrispettivo per la fornitura di gasolio. L’opponente sosteneva che gli ordinativi fossero stati effettuati da un dipendente a cui era stata in precedenza revocata la procura ad agire per conto della società. Il Tribunale, pur dando atto dell’avvenuta comunicazione della revoca, rilevava che in epoca successiva erano intercorse numerose compravendite e che le relative fatture erano state regolarmente onorate, eccezione fatta per quelle poste a base del ricorso monitorio, configurando un’ipotesi di apparenza colposa del potere di rappresentanza.

La Corte d’Appello di Venezia dichiarava l’appello inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., ritenendo che il mezzo di impugnazione non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento. Avverso tale ordinanza e la sentenza di primo grado la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il motivo avverso l’ordinanza della Corte distrettuale, rilevando che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni pregiudiziali di rito. Inoltre, la valutazione di inammissibilità per non ragionevole probabilità di accoglimento può essere esercitata d’ufficio dal giudice, a prescindere dalle sollecitazioni delle parti.

Quanto ai motivi avverso la sentenza del Tribunale, la Corte ha richiamato i principi reiteratamente affermati secondo cui l’apparenza del diritto e l’affidamento incolpevole sono invocabili allorché sussistano la buona fede del terzo e un comportamento colposo del rappresentato. Ha inoltre precisato che l’accertamento degli elementi obiettivi che giustificano la ragionevole convinzione è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

La Corte ha ritenuto incensurabile la decisione del Tribunale che, con apprezzamento in fatto, ha considerato superata la revoca della procura dalla condotta dell’opponente, il quale aveva ripreso a dare esecuzione ai contratti di acquisto con modalità analoghe a quelle seguite prima della revoca. Per i contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam, il principio dell’apparenza può applicarsi anche senza procura rivestita in forma scritta.

Quanto alla ratifica, pur potendo il pagamento configurarsi in astratto come ratifica dei contratti conclusi dal falsus procurator, costituisce accertamento in fatto riservato al giudice stabilire se il pagamento valga in tal senso ovvero se si ponga come condotta idonea a ingenerare il convincimento in buona fede. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, il primo perché relativo a sentenza di primo grado, il secondo per la mancata allegazione dei presupposti del sindacato sulla violazione dell’art. 116 c.p.c., dovendosi escludere la censura del mero esercizio del prudente apprezzamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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