Competenza territoriale derogabile e pluralità di domande: onere di contestazione specifica del convenuto (Cass. civ. Sez. 2 n. 14549 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il convenuto per l’adempimento di più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, o da contratti fra loro collegati, ha l’onere di contestare, a pena di preclusione, il foro territoriale derogabile scelto dall’attore con riferimento a ciascuna delle obbligazioni dedotte in giudizio, essendo sufficiente che la competenza del giudice adito sussista per una sola di esse. Qualora sussistano pluralità di criteri di collegamento concorrenti ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., il convenuto che sollevi l’eccezione di incompetenza deve specificamente contestare l’applicabilità di ciascuno di essi e fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno; in mancanza, l’eccezione è rigettata e la competenza si radica definitivamente sul criterio non contestato. Le istanze istruttorie che risultino meramente esplorative, prive di principio di prova e finalizzate a sopperire a una carenza di allegazione della parte istante, sono legittimamente rigettate dal giudice di merito, senza che la relativa valutazione sia sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Con una scrittura privata del 2004, la società ricorrente si obbligava ad acquistare un appezzamento di terreno, corrispondendo in contropartita una percentuale degli appartamenti da edificare. Nel 2007, l’atto pubblico di compravendita del terreno veniva stipulato e, contestualmente, veniva versata una somma a titolo di caparra confirmatoria. Successivamente, tra il 2010 e il 2012, venivano conclusi tre contratti definitivi di compravendita di unità immobiliari, con accollo di mutui da parte degli acquirenti. Ritenendo che il prezzo effettivamente pattuito fosse inferiore a quello indicato nei contratti e che la differenza fosse coperta fittiziamente tramite accollo di mutui, gli acquirenti convenivano in giudizio la società venditrice, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda degli acquirenti, accertando la simulazione relativa del prezzo e rigettando la domanda riconvenzionale della società. La Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva la simulazione dell’accollo dei mutui, ma confermava la condanna della società al pagamento di una somma a titolo di differenza tra caparra e valore reale degli immobili. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza per violazione degli artt. 19, 20 e 104 c.p.c. e 1182 c.c., deducendo che la competenza territoriale avrebbe dovuto radicarsi presso il foro ove aveva sede la società venditrice, essendo due dei tre contratti stipulati a Milano. La Corte di cassazione ha rigettato il motivo, richiamando il principio per cui il convenuto ha l’onere di contestare specificamente il foro scelto dall’attore con riferimento a ciascuna delle obbligazioni; nei casi di pluralità di domande o di obbligazioni collegate, è sufficiente che la competenza sussista per una sola di esse.
La Corte ha precisato che l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società era generica, limitandosi a invocare la sede legale della convenuta senza contestare i diversi criteri di collegamento. Ha inoltre rilevato che un contratto definitivo era stato stipulato nella circoscrizione del giudice adito, ravvisando la consolidazione della competenza sul criterio non specificamente contestato.
Il secondo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la nullità della sentenza per vizi motivazionali in relazione al rigetto di istanze istruttorie e la violazione dell’art. 1657 c.c., sono stati parimenti rigettati. La Corte ha qualificato le censure come una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, non essendo denunciato alcuno specifico vizio riconducibile al parametro della nullità della sentenza. Ha inoltre evidenziato che le istanze istruttorie erano state correttamente respinte in quanto esplorative, prive di principio di prova e finalizzate a sopperire a una carenza di allegazione della parte istante. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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