Responsabilità disciplinare del primario e sindacato di legittimità sul merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15676 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a dirigente medico, il ricorso per cassazione che deduca la violazione o falsa applicazione di norme di legge ma ponga a proprio presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti, senza confrontarsi con la ratio decidendi, è inammissibile. L’accertamento dell’elemento soggettivo della condotta disciplinare e la valutazione delle risultanze probatorie costituiscono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità solo per assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. La posizione dirigenziale del primario non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare per colpa per omesso controllo, ove manchi la prova della conoscibilità dell’irregolarità.
Il Fatto
Una azienda sanitaria locale irrogava una sanzione disciplinare conservativa a un dirigente medico, responsabile di una unità operativa complessa di chirurgia di urgenza. La contestazione riguardava le modalità di registrazione di alcuni ricoveri, per i quali pazienti accettati in regime di day surgery sarebbero stati trasferiti in ricovero ordinario senza la registrazione formale del passaggio.
Il Tribunale dichiarava l’illegittimità della sanzione, ravvisando plurime illegittimità. La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione dell’azienda applicando la cosiddetta ragione più liquida: pur potendo trovare accoglimento il motivo sulla mancata maturazione del termine decadenziale, restava ferma l’autonoma statuizione sull’assenza di prova dell’elemento soggettivo. L’azienda ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi; il lavoratore rimaneva intimato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’azienda deduceva la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni, tra cui l’art. 7 del d.P.R. n. 128 del 1969, l’art. 1176, comma 2, cod. civ. e l’art. 55-sexies del d.lgs. n. 165 del 2001. Sosteneva che il primario assuma in prima persona la responsabilità del malato e l’obbligo di vigilanza, non potendo dirsi estraneo al percorso ospedaliero dei pazienti affidati alla propria struttura.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. La sentenza impugnata aveva convalidato, sulla base delle risultanze probatorie, il giudizio sull’assenza dell’elemento soggettivo, rilevando che il lavoratore non era il medico che aveva disposto il ricovero in tutti i casi contestati e non era presente in reparto al momento del passaggio del paziente in regime ordinario.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la valutazione delle prove, anche presuntive, è attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili se non si dimostri l’assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio. Il compito della Corte non è condividere la ricostruzione dei fatti, ma controllare che i giudici di merito abbiano dato conto delle ragioni della decisione restando nei limiti del ragionevole e del plausibile.
Anche il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili: essi sollecitavano una rivalutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza e alla determinazione del danno economico, questione rimessa al giudice di merito. Il quarto motivo, concernente la conversione o derubricazione della sanzione, è stato parimenti dichiarato inammissibile: affermata l’insussistenza della responsabilità disciplinare per carenza dell’elemento soggettivo, mancano i presupposti per l’applicazione dell’istituto invocato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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