Termine dimidiato per l’appello avverso l’ordinanza che decide il reclamo in ottemperanza (Cons. Stato n. 9055 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze emesse a seguito di reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. sono soggette ad appello. Alla fase di appello si applica però la disciplina del rito camerale e, in particolare, la dimidiazione dei termini processuali prevista dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. L’appello avverso l’ordinanza che decide il reclamo deve quindi essere notificato entro trenta giorni, non sessanta. La previsione dell’art. 114 cod. proc. amm. che richiama il termine ordinario dell’azione di annullamento riguarda il reclamo di primo grado e non si estende alla fase di appello, poiché in assenza di espressa previsione riespande la regola generale del rito camerale. È pertanto irricevibile l’appello notificato oltre il termine dimidiato.

Il Fatto

Un Comune ha affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese, per sei anni, servizi di assistenza sociale. Alla scadenza il servizio è stato prorogato con due determinazioni dirigenziali. Una delle cooperative, dopo aver chiesto l’accesso al contratto di proroga, ha ottenuto dal Comune la comunicazione dello smarrimento dell’atto di sottomissione, con denuncia presentata ai Carabinieri.

Accertata in giudizio l’inesistenza dell’atto presso l’amministrazione, la cooperativa ha chiesto al Comune la duplicazione del contratto. Il TAR Campania, con sentenza, ha dichiarato l’obbligo di provvedere e ha nominato un commissario ad acta. Dopo i chiarimenti impartiti dal TAR con successiva ordinanza, il Comune ha adottato un atto ricognitivo; il commissario ha poi adottato un proprio atto ricognitivo e ha chiesto la liquidazione del compenso. Il Comune ha proposto reclamo ex art. 114, comma 7, cod. proc. amm., respinto dal TAR. Contro tale ordinanza il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La resistente ha eccepito l’irricevibilità dell’appello, notificato il 2 aprile 2024 a fronte della notificazione dell’ordinanza avvenuta il 31 gennaio 2024. L’eccezione si fonda sull’applicazione alla procedura di reclamo del rito camerale e della dimidiazione dei termini.

Il Collegio richiama anzitutto l’orientamento secondo cui anche le ordinanze emesse a seguito di reclamo sono appellabili (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2018, n. 6907; VI, 1 febbraio 2013, n. 635). Chiarisce poi che il rito camerale applicabile all’ottemperanza comporta la dimidiazione di tutti i termini, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado, come si ricava dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 87 cod. proc. amm.

Su questa base la Corte ritiene la tardività del ricorso: l’appello è stato notificato oltre i trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Non convince l’argomento difensivo che, richiamando il precedente Cons. Stato, III, 8 gennaio 2024, n. 254, sostiene l’applicazione del termine ordinario di sessanta giorni. Secondo il Collegio quella statuizione riguarda il reclamo come ricorso di primo grado, ma non l’appello, rispetto al quale, in assenza di espressa previsione, riespande la disciplina generale dell’art. 87 cod. proc. amm.

La Corte precisa il perimetro dell’art. 114 cod. proc. amm.: esso è lo strumento con cui le parti, anche in un giudizio originato dal silenzio inadempimento, possono insorgere nel termine previsto per l’azione di annullamento avverso gli atti del commissario ad acta, davanti allo stesso giudice che ha accolto il ricorso. Nulla dispone, invece, sulla fase di appello. L’appello è dunque dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito decisorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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