Sanzione per inottemperanza alla demolizione applicabile anche agli abusi su demanio civico (TAR Abruzzo n. 251 del 18.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 si applica anche agli abusi edilizi realizzati su aree appartenenti al demanio civico, per i quali è prevista nella misura massima. Il potere sanzionatorio spetta al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale, non essendo stato trasferito alla Regione dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 11/1972, che ha riguardato le sole funzioni statali in materia di usi civici e non quelle degli enti locali in materia di vigilanza e repressione degli abusi. La sanzione costituisce misura coercitiva indiretta della rimozione dell’abuso e consegue in via automatica all’accertata inottemperanza dell’ordine di demolizione, restando autonoma rispetto alla sanzione ablatoria dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il richiamo all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 è inconferente, poiché tale norma non ricomprende le aree di demanio civico. Infine, la natura vincolata del potere sanzionatorio esclude la rilevanza del vizio partecipativo, per difetto di vantaggio utile.

Il Fatto

Il Comune di Cagnano Amiterno ha ordinato al ricorrente di demolire alcune opere abusive edificate su un terreno di natura demaniale civica, sottoposto a vincolo di rispetto fluviale. Accertata l’inottemperanza agli ordini, il Comune ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 nella misura massima.

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale deducendo quattro motivi: l’inapplicabilità della sanzione agli abusi su aree demaniali, l’impossibilità materiale di ottemperare, la violazione dei diritti partecipativi e l’incompetenza del Comune. Il Comune si è costituito, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria il motivo di incompetenza. Secondo il ricorrente, il potere sanzionatorio sui terreni di uso civico sarebbe stato trasferito alla Regione Abruzzo dall’art. 1, comma 3, d.P.R. n. 11/1972 e demandato al Presidente della Giunta dalla legge regionale. La tesi non regge: la norma trasferisce le funzioni statali in materia di usi civici, non quelle esercitate dagli enti locali, tra cui la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Il richiamo all’art. 27, comma 2 è inconferente, poiché l’obbligo di comunicare alle amministrazioni competenti l’ordine di demolizione non incide sulla competenza a sanzionare.

Quanto al primo motivo, la formulazione letterale dell’art. 31, comma 4-bis smentisce la tesi del ricorrente: la sanzione si applica espressamente anche agli abusi su aree di demanio civico, nella misura massima. La ratio è assicurare al Comune la provvista per le spese di ripristino, a salvaguardia del paesaggio, dell’ambiente e dell’ordinato assetto del territorio, in coerenza con la funzione sociale della proprietà (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 16 del 2023). L’art. 35 è norma estranea, perché riguarda abusi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, non le aree di demanio civico: a queste ultime non si applica la sanzione ablatoria, ma resta la sanzione pecuniaria, autonoma rispetto ad essa (Corte Costituzionale n. 140 del 2018).

Il secondo motivo, fondato sull’asserita perdita del possesso dell’area, è privo di fondamento. La determinazione regionale ha autorizzato il Comune ad alienare il terreno al ricorrente e ad altri interessati, trasferendone la disponibilità giuridica in capo al Comune: la sclassificazione del bene non ha inciso sulla disponibilità materiale in capo al ricorrente né gli ha precluso l’ottemperanza. Il verbale di accertamento non contestato dimostra l’inottemperanza, presupposto della sanzione, che opera come effetto automatico (Consiglio di Stato, Sez. II n. 714 del 2023; Sez. VI n. 10358 del 2022).

Infine, il terzo motivo è infondato: dalla natura vincolata del potere, sia nell’an sia nel quantum per le aree di demanio civico o a inedificabilità, e dall’infondatezza del secondo motivo, deriva che il ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla partecipazione al procedimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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