Restituzione nel termine per l’abbreviato e preclusione da impugnazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 5351 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per la richiesta di giudizio abbreviato, l’istanza può essere efficacemente proposta, per effetto dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., solo se l’imputato rinunci all’impugnazione avverso la sentenza di condanna. La riduzione di pena di un sesto ivi prevista ha natura sostanziale e, in quanto norma più favorevole, è applicabile ai procedimenti in corso, ma il suo “recupero” è condizionato da un’opzione processuale: la mancata proposizione del gravame. L’imputato che abbia già proposto appello senza rinunciarvi, reiterando i motivi anche in Cassazione, manifesta un intento incompatibile con l’aspirazione alla diminuente.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva rideterminato la pena nei confronti dell’imputato, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione. L’imputato, già condannato in primo grado, aveva proposto appello. Nel corso del giudizio di secondo grado aveva reiterato l’istanza di restituzione nel termine per richiedere il giudizio abbreviato, invocando la natura sostanziale della nuova riduzione di pena di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 150/2022.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato considerato in parte inammissibile e nel complesso infondato. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito che il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale deve essere documentato mediante allegazione di copia conforme di uno degli atti del diverso procedimento, senza possibilità di equipollenti come l’autocertificazione. La valutazione comparativa dei diversi impegni spetta al giudice, ma la difesa non aveva fornito elementi per esercitare tale sindacato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto la natura sostanziale della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che realizza un risultato di diritto penale sostanziale applicabile ai fatti pregressi in quanto più favorevole. Tuttavia, il “recupero” di tale beneficio è inscindibilmente legato a una scelta processuale: la mancata proposizione dell’impugnazione. L’imputato può instare per la restituzione nel termine solo se rinuncia a proporre gravame avverso la sentenza di condanna.

Nel caso di specie, l’imputato aveva proposto appello, non aveva formalizzato alcuna rinuncia e aveva reiterato i motivi anche in Cassazione, dimostrando l’intento di insistere nella confutazione della statuizione di colpevolezza. Tale condotta è stata ritenuta incompatibile con l’aspirazione a ottenere la riduzione di pena.

In ordine al terzo motivo, la Corte ha distinto le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: quella di sottrazione o distruzione, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, che richiede il dolo generico. La prova del dolo specifico può essere desunta da indicatori quali l’irreperibilità dell’amministratore, l’ampio arco temporale della mancata ostensione contabile e la consonanza con la condotta distrattiva.

Infine, la Corte ha confermato il principio secondo cui la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni, la cui esistenza può risultare anche dagli ultimi bilanci attendibili, pur risalenti nel tempo. La mancata o irregolare tenuta della contabilità non può costituire un vantaggio per l’amministratore inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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