Appello cautelare: il tribunale può integrare la motivazione mancante (Cass. pen. Sez. V n. 22997 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare, il tribunale del riesame, a fronte dell’assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, non ne dispone l’annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., redige la motivazione mancante in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto. L’art. 310 cod. proc. pen., nel richiamare i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 309 cod. proc. pen., non richiama il comma 9, che solo per il riesame prevede l’annullamento in caso di motivazione mancante o priva di autonoma valutazione. La disciplina eccezionale dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non è suscettibile di applicazione analogica, perché deroga al principio generale secondo cui la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell’impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’appello, con ordinanza del 5 gennaio 2026 rigettava l’istanza ex art. 310 cod. proc. pen. proposta nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva.
Il ricorrente, già condannato all’esito di giudizio abbreviato, proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: l’inesistenza della motivazione dell’ordinanza ex art. 299 cod. proc. pen., per mero rinvio al parere del pubblico ministero, e la violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. per pretesa astrattezza della valutazione sulle esigenze cautelari. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale della specie: stabilire se il tribunale del riesame, quale giudice dell’appello cautelare, possa integrare l’ordinanza priva di motivazione o debba invece annullarla. Il primo motivo è dichiarato infondato.
Il Collegio richiama Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 – 01: di fronte alla mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza impugnata, il tribunale non può annullarla, ma deve redigere la motivazione mancante. L’argomento decisivo è testuale: l’art. 310 cod. proc. pen. richiama i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’art. 309 cod. proc. pen., ma non il comma 9, che solo per il riesame prevede l’annullamento quando la motivazione manchi o non contenga l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi della difesa.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’ultimo periodo del comma 9 è stato aggiunto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 47 del 2015, che con l’art. 8 aveva introdotto il riferimento all’autonoma valutazione nell’art. 292 cod. proc. pen. Su questa linea si colloca Sez. 3, n. 845 del 17/12/2015, dep. 2016, De Gol, Rv. 265646 – 01, che ha qualificato la norma come eccezionale e insuscettibile di applicazione analogica.
Il percorso è confermato sul piano dei principi generali. Sez. Un. n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01 ha chiarito che la mancanza di motivazione è causa di nullità e non di inesistenza della sentenza, e che il giudice di appello può redigere integralmente la motivazione mancante. Da ultimo, Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 – 01 ha esteso il principio alle misure cautelari reali, riconoscendo all’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. effetto devolutivo e pieno potere cognitivo.
Anche il secondo motivo è infondato. La motivazione impugnata richiama la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari e quella assoluta di adeguatezza della misura estrema, rendendo conto dell’attualità del sodalizio mafioso. La Corte ribadisce che il pericolo di reiterazione ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può desumersi dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2 n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01). Infine, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01 esclude che la presunzione possa essere superata se non con il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.