Misure di prevenzione: confisca limitata alla quota di accrescimento illecito (Cass. pen. Sez. 1 n. 10552 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, soltanto per violazione di legge, ma è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione. Il giudizio di attualità della pericolosità sociale non può essere fondato su condotte risalenti nel tempo e di natura istantanea con effetti permanenti. La confisca di prevenzione non può colpire indiscriminatamente tutti i beni del proposto, ma solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego: qualora l’impresa sia stata costituita con proventi leciti e gli illeciti abbiano determinato solo addizioni o accrescimenti, il provvedimento ablativo, per non contrastare l’art. 42 Cost., deve essere limitato alla quota ideale del bene corrispondente all’incremento patrimoniale derivante dal reimpiego di profitti illeciti.

Il Fatto

Con decreto del 3 giugno 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale, riduceva a tre anni la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al proposto e confermava la confisca dell’impresa individuale con compendio aziendale e relativi rapporti finanziari, revocandola limitatamente a un immobile e a un fondo pensione. La pericolosità sociale era stata ricondotta alla categoria di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, per la condanna non definitiva per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, esclusa l’aggravante mafiosa.

Avverso tale decreto il proposto ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’omessa valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, ancorata a condotte risalenti al periodo 2015-2019, e, con il secondo, l’illegittimità della confisca integrale del compendio aziendale, costituito nel 2002 con proventi leciti, senza verifica degli accrescimenti incompatibili con le capacità reddituali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso è consentito soltanto per violazione di legge, ex art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ma che, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 25080 del 2003, è comunque deducibile la mancanza o la apparenza della motivazione, configurandosi in tal caso la violazione dell’obbligo motivazionale. Ciò premesso, ha ritenuto fondati entrambi i motivi.

Quanto al primo, la Corte ha osservato che la Corte distrettuale, dopo aver escluso la pericolosità qualificata per appartenenza ad associazione mafiosa, aveva confermato la lett. b) valorizzando la condanna per il delitto di trasferimento fraudolento, ma aveva omesso di confrontarsi con il giudizio di attualità della pericolosità, avuto riguardo alla natura istantanea con effetti permanenti del reato e alla circostanza che la pericolosità era circoscritta agli anni 2015-2021.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la qualificazione dell’impresa come “mafiosa” e la conseguente confisca integrale erano state fondate sulla mera partecipazione del socio occulto, senza individuare specifici dati fattuali che ricollegassero l’incremento reddituale a attività delittuose. Incontestata la costituzione dell’impresa con risorse lecite, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare e quantificare gli incrementi incompatibili con le condizioni reddituali del proposto, in ossequio al principio per cui l’ablazione patrimoniale deve essere limitata alla quota ideale del bene corrispondente al reimpiego di profitti illeciti.

La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio, da effettuarsi in conformità ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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