Inammissibile l’appello cautelativo contro la sola motivazione della sentenza di rito (C.G.A.R.S. n. 583 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello che si rivolga esclusivamente contro un passaggio motivazionale di una sentenza di rito, senza contestarne il dispositivo, è inammissibile per difetto di interesse, ove da quel passaggio non derivi alcun pregiudizio attuale e concreto alla posizione giuridica dell’appellante. La motivazione che si limiti a registrare che l’Amministrazione assume come preesistenti gli obblighi richiamati nella diffida non integra alcun accertamento di merito e non è logicamente compatibile con la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Il giudicato formatosi su una sentenza di rito non copre il merito della pretesa amministrativa né l’esistenza dell’obbligo di bonifica, che resta contestabile nel futuro giudizio sul provvedimento finale.
Il Fatto
Con diffida del 7 settembre 2017 il Ministero dell’Ambiente intimava alle società insediate nel Sito di Interesse Nazionale di Priolo Gargallo di avviare la bonifica della Rada di Augusta, assumendo che una precedente sentenza del giudice amministrativo avesse già riconosciuto la responsabilità delle imprese.
La società destinataria impugnava la diffida davanti al TAR Sicilia con tre ricorsi per motivi aggiunti. Con sentenza di rito il TAR dichiarava inammissibili il ricorso introduttivo, per difetto di lesività della diffida qualificata “in senso stretto”, e i motivi aggiunti, per natura endoprocedimentale degli atti. La società appellava la sentenza con atto qualificato come “cautelativo”, contestando solo il passaggio in cui il TAR aveva scritto che la diffida non ha carattere novativo, ma è ricognitiva di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della sentenza impugnata: una decisione di rito, che non ha scrutinato il merito della pretesa ministeriale né accertato l’esistenza di un obbligo di bonifica. Il TAR si è limitato a dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di lesività dell’atto, qualificato come mera diffida sollecitatoria. Il dispositivo è anzi favorevole all’appellante, che conserva la possibilità di difendersi nel giudizio sul provvedimento finale.
L’appello non contesta quel dispositivo, ma si dirige unicamente contro un passaggio della motivazione, di cui chiede l’espunzione. Occorre allora verificarne il contenuto esatto. Il TAR ha scritto che la diffida è ricognitiva “di obblighi che l’Amministrazione assume come preesistenti”. La scelta lessicale è tecnicamente precisa: il verbo assume non introduce un accertamento del giudice, ma registra ciò che l’Amministrazione ritiene nell’esercizio del proprio potere.
La stessa declaratoria in rito è del resto logicamente incompatibile con un accertamento, anche implicito, sulla fondatezza della pretesa: ove il TAR avesse accertato l’obbligo, avrebbe dovuto rigettare il ricorso nel merito; ove l’avesse escluso, avrebbe dovuto accoglierlo. La sentenza ha dunque tenuto distinti il piano del rito e quello del merito, senza varcare il confine di quest’ultimo. Da qui l’assenza di alcuna statuizione che accerti o presupponga la responsabilità dell’appellante, con conseguente insussistenza di effetti preclusivi in futuri giudizi.
Manca pertanto l’interesse concreto e attuale all’impugnazione richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. Il timore che la motivazione sia invocata in sede procedimentale o processuale non integra un interesse giuridicamente rilevante, tanto più in assenza di accertamenti di merito, e non configura alcuna soccombenza in capo all’appellante.
A conferma, il Collegio valorizza la clausola con cui l’appellante ha concluso il proprio atto: questi ha dichiarato che, ove il C.G.A.R.S. avesse ritenuto che la sentenza non rechi avallo alla tesi ministeriale, non avrebbe potuto che prenderne atto, in ragione del carattere cautelativo dell’impugnazione. La clausola è condizionale e auto-risolutiva: verificatasi la premessa, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per stessa ammissione di parte. Formatosi il giudicato sul rito, il Collegio precisa che esso non copre il merito della pretesa né l’esistenza dell’obbligo di bonifica, contestabile nel futuro giudizio sul provvedimento finale. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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