La giurisdizione contabile sussiste per le società concessionarie dei parcheggi, qualificate agenti contabili (Corte dei Conti Sez. I App. n. 190 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La società privata concessionaria del servizio di gestione e riscossione dei proventi dei parcheggi pubblici a pagamento riveste la qualifica di agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, ove risulti incaricata della riscossione di entrate aventi natura vincolata di spettanza dell’ente locale, ex art. 7, comma 7, d.lgs. n. 285/1992. Elementi essenziali e sufficienti per la configurazione della qualità di agente contabile sono il carattere pubblico dell’ente per cui il soggetto agisce e del denaro gestito, mentre è irrilevante il titolo, pubblico o privato, in base al quale la gestione è svolta. La natura privatistica della convenzione non esclude il vincolo pubblicistico di destinazione delle somme, che non viene meno per il fatto che il servizio sia esercitato tramite strumento societario. Il termine di impugnazione nel processo contabile è disciplinato dall’art. 178, comma 4, c.g.c..

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo della Corte dei conti citava in giudizio la società concessionaria della gestione dei parcheggi pubblici comunali e gli amministratori, per sentirli condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore del Comune per l’omesso riversamento delle tariffe del servizio di parcheggio a pagamento, nel periodo 2015-2019. Con sentenza n. 8/2023, la Sezione territoriale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del Giudice ordinario, ritenendo dirimente una pronuncia della Corte di cassazione penale che aveva escluso il reato di peculato per i medesimi fatti. Avverso tale decisione proponeva appello il Procuratore regionale, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto e la sussistenza della giurisdizione contabile in capo alla società e agli amministratori.

La Motivazione della Corte

La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inammissibilità e tardività del gravame. In particolare, ha chiarito che il termine per appellare nel processo contabile è quello annuale previsto dall’art. 178, comma 4, c.g.c., non potendo trovare applicazione il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., afferente esclusivamente al giudizio civile. Ha altresì escluso il difetto di specificità dei motivi, ritenendo l’atto di appello conforme al dettato dell’art. 190 c.g.c..

Nel merito, la Corte ha esaminato la convenzione stipulata nel 2002 tra il Comune e la società concessionaria, rilevando l’obbligo di versare all’ente un importo fisso annuo e il 20% di quanto riscosso, nonché l’espresso obbligo di rendicontazione annuale. Ha quindi affermato che la quota di risorse incassate è caratterizzata da un vincolo di natura pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.lgs. n. 285/1992, che destina i proventi dei parcheggi a finalità specifiche. In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12367/2001, la natura privatistica della convenzione non è idonea a escludere la qualità di agente contabile della società, essendo sufficiente il maneggio di pubblico denaro, a prescindere dal titolo giuridico.

La Corte ha inoltre richiamato l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 29464/2019, che ha affermato la giurisdizione contabile in una fattispecie analoga, e ha precisato che la pronuncia della Sesta Sezione penale n. 8336/2021, pur riconoscendo la natura pubblicistica del servizio, non può assumere rilievo dirimente, poiché le somme incassate sono entrate vincolate ex lege. Ha infine escluso che la pendenza di un’azione civile del Comune possa condizionare l’azione del Procuratore contabile, trattandosi di azioni concorrenti fino all’integrale ristoro del danno, come chiarito da Corte cost. n. 104/1989 e n. 1/2007.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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