Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 767 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è tenuto a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del lavoratore al pagamento dei compensi accessori. Il contenuto dell’obbligo dell’Amministrazione consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato. È respinta la domanda di risarcimento del danno per mancata esecuzione, in difetto di prova del maggior danno.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti universitarie, avevano ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al riconoscimento dei compensi accessori per lo svolgimento di incarichi di supervisori nelle attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Con sentenza n. 5313 del 2023, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi legali, in favore di ciascuna ricorrente.
La sentenza, notificata alle Amministrazioni, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la condanna alla penalità di mora e il risarcimento del danno da mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al giudicato né spontaneamente né dopo la notifica dell’atto di precetto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, ordinando al Ministero di corrispondere le somme riconosciute, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza delle ricorrenti assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, o quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, in linea con Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno da mancata esecuzione del giudicato. Pur ammissibile nei limiti dell’art. 112 c.p.a., la pretesa è risultata infondata nel merito per difetto di prova del preteso maggior danno, essendo il ritardo già compensato dal riconoscimento degli interessi legali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.