Proroga trattenimento CPR motivazione inesistente mancata risposta deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. I n. 16577 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che proroga il trattenimento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri deve essere motivato, sia pure succintamente, con riferimento ai presupposti di legge e alle deduzioni difensive. Non è sufficiente il generico richiamo all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La motivazione è inesistente o meramente apparente quando omette ogni risposta al nucleo dell’opposizione, così che il destinatario non possa individuare, con ordinaria diligenza, il fondamento della decisione. In tal caso il provvedimento è cassato senza rinvio, per essere decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva intervenire.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace che aveva disposto la proroga del suo trattenimento nel Centro di permanenza per i rimpatri. La misura era stata convalidata in prima battuta e poi prorogata su istanza della pubblica amministrazione, che aveva rappresentato difficoltà nell’accertamento dell’identità e nell’ottenimento dei documenti di viaggio, in attesa della risposta della rappresentanza diplomatica.

Davanti al giudice di pace la difesa si era opposta alla proroga, deducendo l’assenza di prospettive concrete di rimpatrio e richiamando la documentazione del Garante dei detenuti. Il Giudice di pace aveva comunque prorogato il trattenimento. Il ricorrente censura il decreto per violazione dell’art. 360, n. 4), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ. e 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché all’art. 111, comma 6, Cost., lamentando l’omessa valutazione dei fatti dedotti e incontestati e la motivazione inesistente.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il thema decidendum è la sufficienza della motivazione del decreto di proroga, la quale si risolveva in un richiamo al criterio del caso per caso e alla circostanza di una seconda espulsione. Secondo la Corte, tale apparato argomentativo non risponde in alcun modo alle deduzioni della difesa.

Il nucleo dell’opposizione era rappresentato dall’assunto secondo cui le ragioni del trattenimento erano venute meno, perché i rimpatri verso il Paese di origine non venivano eseguiti, come risultava dalla documentazione prodotta. Su questa allegazione il giudice di pace non ha offerto alcuna risposta motivata: la motivazione del rigetto è, pertanto, inesistente o quanto meno del tutto generica, e non consente di pervenire a una risposta alla censura nemmeno per relationem.

La Corte sottolinea la peculiarità della materia, che attiene all’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario, con la normale diligenza, possa individuare il nucleo della decisione sottesa alla misura adottata. Il solo richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 non è sufficiente allo scopo.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, essendo decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta. Sulle spese, la Corte rileva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. L’istanza di distrazione a favore del procuratore antistatario va respinta, perché incompatibile con l’ammissione al beneficio e perché il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito. Essendo parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione delle spese: queste andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *