Nessun diritto alla maggiorazione per il segretario comunale senza delibera dell’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7370 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del CCNL dei Segretari comunali che subordinano la maggiorazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato all’adozione di una delibera dell’ente, nei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa, non costituiscono fonte di un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore. Il Comune che, nell’esercizio della propria discrezionalità, ometta di individuare i criteri di determinazione degli emolumenti non incorre in responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. La maggiorazione della retribuzione di posizione ha carattere discrezionale e non obbligatorio, operando il principio di onnicomprensività della retribuzione. La pretesa del dipendente di una maggiorazione per incarichi aggiuntivi non può tradursi in una sostituzione del giudice alle valutazioni riservate all’amministrazione.
Il Fatto
Il Segretario comunale aveva chiesto la condanna dell’ente alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di retribuzione di risultato e retribuzione di posizione di cui agli artt. 41 e 42 CCNL Segretari comunali 2001, allegando lo svolgimento di ulteriori incarichi oltre a quello di titolare. Il Tribunale aveva respinto la domanda, rilevando che il riconoscimento era precluso dalla mancata determinazione dei criteri da parte dell’amministrazione, ma aveva fatto salvi eventuali profili di responsabilità per inadempimento contrattuale. Azionato tale titolo con un nuovo giudizio, la domanda era stata respinta per giudicato.
In riforma, la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, ritenendo la domanda risarcitoria distinta da quella precedente e ravvisando l’inadempimento del Comune nella mancata adozione dei criteri e dei parametri di determinazione delle voci retributive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non coperto dalla sospensione feriale, trattandosi di controversia in materia di lavoro.
Il primo motivo, relativo alla violazione del giudicato esterno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., è stato giudicato inammissibile. Pur spettando alla Corte il potere di accertare direttamente esistenza e portata del giudicato (Cass. S.U. n. 24664 del 28/11/2007), restano fermi gli oneri di specificazione e allegazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., con obbligo di trascrivere i passaggi salienti della decisione assunta come giudicato (Cass. S.U. n. 1416 del 27/01/2004). Il motivo ometteva tale riproduzione.
Il secondo motivo è stato accolto. Quanto alla retribuzione di posizione, l’art. 41, comma 4, CCNL stabilisce che gli enti “possono corrispondere” la maggiorazione nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa. Il contratto nazionale pone il principio di onnicomprensività della retribuzione e consente la maggiorazione, non obbligatoria ma discrezionale, solo al ricorrere di specifiche condizioni (Cass. Sez. L n. 32231 del 2021; Cass. Sez. L n. 2276 del 23/01/2024). Ne consegue che le previsioni contrattuali non fondano un diritto soggettivo all’indennità, restando ferma l’operatività del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24 d.lgs. n. 165/2001.
A identiche conclusioni la Corte è pervenuta per l’indennità di risultato di cui all’art. 42 CCNL, richiamando il principio per cui la misura economica deve trovare fondamento nella contrattazione collettiva, non essendo configurabile una responsabilità dell’amministrazione per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo (Cass. Sez. L n. 21166 del 07/08/2019). La pretesa di maggiorazione per incarichi aggiuntivi, oltre a contrastare con il principio di onnicomprensività sancito dall’art. 41, comma 6, CCNL 2001, sollecita una sostituzione del giudice alle valutazioni datoriali.
Accolto il secondo motivo e assorbiti gli ulteriori, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato la domanda originaria. La domanda ex art. 2041 c.c. resta preclusa dal principio dell’art. 2042 c.c. e dal principio di onnicomprensività. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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