Appello amministrativo inammissibile per genericità dei motivi e difetto di specifica critica (Cons. Stato n. 9165 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice amministrativo, quale revisio prioris instantiae, è inammissibile quando non muova una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e si limiti a riproporre i motivi del ricorso introduttivo. I limiti oggettivi del gravame sono segnati dai motivi di impugnazione, sicché le statuizioni non specificamente censurate passano in giudicato. Le opere edilizie abusivamente realizzate in esecuzione di un disegno unitario vanno valutate con apprezzamento globale, non atomistico, e la presunta precarietà dei singoli manufatti non ne esclude la soggezione al permesso di costruire, ove incidano in modo stabile sul tessuto urbanistico ed edilizio.

Il Fatto

Il proprietario di un’area nel territorio comunale impugnava l’ordinanza di demolizione con cui l’ente, sulla base di accertamenti delegati dall’autorità giudiziaria, aveva ingiunto la rimozione di numerosi manufatti realizzati senza titolo edilizio, il ripristino dell’andamento orografico dei luoghi e la restituzione di un tratto di area demaniale.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva il ricorso. Il giudice di primo grado riteneva irrilevante il decorso del tempo, non necessario il preavviso procedimentale stante la natura vincolata del provvedimento, correttamente qualificate le opere alla stregua degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001, non dovuta alcuna verifica di sanabilità preventiva e non richiesta l’individuazione dell’area di sedime. Avverso tale decisione proponeva appello il destinatario dell’ordine, dolendosi della qualificazione degli abusi come minori e della sussistenza del vincolo paesaggistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara l’appello inammissibile. L’appellante non contesta le singole statuizioni della sentenza, ma ne deduce genericamente l’erroneità per tornare a censurare l’ordinanza di primo grado e i suoi presupposti di fatto. Il principio di specificità dei motivi impone invece una critica puntuale alle ragioni del decidere, non essendo sufficiente la riproposizione delle doglianze introduttive.

La pronuncia si sofferma poi, per completezza, sull’infondatezza nel merito. Le censure non riproposte in appello non sono più discutibili, essendosi formato il giudicato sulle relative statuizioni. Nel merito, le opere, complessivamente considerate, integrano una considerevole trasformazione urbanistico edilizia e ricadono nel regime del permesso di costruire.

La precarietà di alcuni manufatti non muta l’esito. Le opere, per modalità costruttive e dimensioni, sono oggettivamente preordinate a soddisfare esigenze stabili e permanenti, secondo l’insegnamento richiamato dalla Corte (Cons. Stato, sez. II, n. 7008 del 2020). L’abuso va identificato con riferimento all’unitarietà del complesso immobiliare realizzato in esecuzione di un disegno unitario, dovendosi compiere un apprezzamento globale (Cons. Stato, sez. VI, n. 6235 del 2021).

Quanto al vincolo paesaggistico ope legis ex art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004, la contestazione sulla natura del bosco è assertiva e priva di supporto oggettivo. Il primo giudice ne aveva già affermato l’irrilevanza, non discutendosi della conformità delle opere né risultando presentata istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. L’area, inoltre, ricade tra quelle tutelate dall’Autorità di bacino, profilo sul quale nessuna censura è stata svolta. L’appello è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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