Volumetrie in deroga non scomputabili dopo la riforma urbanistica provinciale (Cons. Stato n. 9168 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione di un provvedimento amministrativo negativo fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la parte dispositiva, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne dalle censure e il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse quanto all’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito. Nel nuovo assetto urbanistico provinciale, le volumetrie realizzate in deroga agli indici di edificazione non possono essere scomputate dal calcolo della cubatura disponibile: la relativa regola derogatoria non è stata mutuata dalla disciplina sopravvenuta e ha esaurito la propria portata applicativa, non potendosi ammettere una sua ultrattività. Il limite dell’esaurimento della densità edilizia si pone come argine incompatibile con ulteriori previsioni in deroga, comprese quelle contenute nei piani.

Il Fatto

La società alberghiera proponeva al Comune un progetto di ampliamento del reparto wellness di una unità minima di intervento del piano di recupero. L’istanza veniva respinta: l’amministrazione riteneva erroneo il computo della cubatura, avendo la società scomputato le volumetrie realizzate in passato mediante interventi di ampliamento qualitativo e quantitativo dell’esercizio alberghiero, eseguiti in deroga agli indici urbanistici.

La società impugnava il diniego e la nota di motivi ostativi, deducendo l’erroneità del computo e la mancata concessione di un termine per integrare la documentazione. Il TAR respingeva il ricorso. Seguiva appello, nel quale la società rappresentava di aver realizzato l’ampliamento in forza di una sopravvenuta modifica del piano e di conservare interesse alla decisione; il Comune riproponeva l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione di tutte le ragioni del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di rito e la ritiene fondata. Il diniego comunale era sorretto da ulteriori ragioni preclusive, oltre a quella investita dal ricorso. Opera quindi il principio, costantemente affermato, secondo cui, dinanzi a un provvedimento plurimotivato, è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio perché l’atto resti indenne dalle censure (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 2171 del 2024 e n. 2682 del 2024). Il ricorso è pertanto inammissibile quanto alla ragione non censurata.

Nel merito, l’appello è comunque infondato. La questione centrale riguarda se le volumetrie realizzate in deroga, sotto la disciplina previgente, debbano essere computate quali preesistenze nel calcolo dei diritti edificatori residui. L’istanza è del 27.5.2021, con conseguente applicazione del regime della legge provinciale n. 9/2018.

L’art. 21, comma 3, lett. a) di tale legge ha rimesso a un regolamento di esecuzione la disciplina del calcolo delle superfici e delle volumetrie. Il regolamento prevede modalità di computo che prescindono dalla circostanza che si tratti di volumetrie esistenti o da realizzare. La Corte esclude che la disposizione incida solo sul metodo di calcolo: essa involge logicamente anche la necessità di computare le volumetrie preesistenti per determinare la cubatura disponibile.

La tesi dell’appellante si traduce in una ultrattività della regola derogatoria previgente, che il legislatore non ha mutuato, né mediante una omologa regola materiale né con clausole di salvezza o rinvio. Il precedente evocato (Cons. Stato n. 1210/2009) riguarda una controversia regolata da disposizioni diverse e non è quindi rilevante. La Corte valorizza l’art. 35 della legge provinciale n. 9/2018, che ha imposto il limite dell’esaurimento della densità edilizia, incompatibile con ulteriori previsioni in deroga, comprese quelle dei piani, ai quali non può riconoscersi valenza ultrattiva.

L’appello è respinto, con conferma del diniego e condanna della società alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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