Equo indennizzo e infortunio in itinere: la colpa grave va provata (TAR Sicilia n. 2194 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è impugnabile unitamente all’atto conclusivo del procedimento, poiché la sua natura vincolante rende la determinazione finale espressione di un atto complesso. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali degli organi medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso di infortunio in itinere il riconoscimento è escluso solo quando la condotta di guida del dipendente integri una colpa grave, il cui accertamento deve trovare riscontro nella documentazione sulla dinamica del sinistro. Il diniego fondato su una colpa grave non dimostrata è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, mentre si recava a prendere servizio a bordo della propria moto rimaneva coinvolto in un sinistro stradale. Presentava quindi istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai sensi del d.p.R. n. 461/2001, per ottenere l’equo indennizzo e la futura pensione di privilegio. La Commissione Medica Ospedaliera accertava le lesioni riportate.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo, ravvisando una colpa grave del dipendente, ritenuto responsabile di aver percorso la corsia riservata ai mezzi pubblici. Il Comando Generale dell’Arma, recepito il parere, respingeva l’istanza; la richiesta di revisione si concludeva con la conferma della valutazione. Il ricorrente impugnava il decreto e il parere presupposto davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’Amministrazione, che chiedeva l’estromissione del Comitato di Verifica per difetto di legittimazione passiva. Richiamando il proprio orientamento, il TAR conferma la legittimazione dell’organo tecnico: i suoi pareri hanno portata sostanzialmente provvedimentale e la loro natura vincolante rende il decreto finale un atto complesso, imputabile congiuntamente ai due organi pubblici.

Nel merito, il Tribunale ricorda i limiti del proprio sindacato sulle valutazioni medico-legali: esso resta circoscritto ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, spettando all’organo di verifica l’accertamento del nesso di causalità tra patologia e fatti di servizio. Il giudice amministrativo opera quindi una valutazione esterna di congruità del giudizio tecnico.

Quanto all’infortunio in itinere, la sentenza richiama i presupposti elaborati dalla giurisprudenza: nesso eziologico tra percorso ed evento, collegamento almeno occasionale tra itinerario e attività lavorativa, necessità dell’uso del veicolo privato, assenza di una condotta di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada. La colpa grave del dipendente, se acclarata nel determinismo causale, esclude la tutela pubblicistica.

Applicando tali criteri, il TAR rileva che il Comitato aveva fondato il diniego su una presunta colpa grave desunta dalla circostanza che il dipendente percorresse la corsia riservata ai mezzi pubblici. Ma dall’unica documentazione reperibile sulla dinamica — il verbale della Polizia municipale — non emerge alcun accertamento in tal senso: gli agenti, a causa delle dichiarazioni contrastanti, non erano stati in grado di stabilire l’esatta dinamica del sinistro né le responsabilità dei conducenti.

Ne discende il travisamento dei fatti in cui è incorso l’organo tecnico: manca la prova che le lesioni siano dipese da una condotta di guida imprudente e da una colpa grave tale da interrompere il nesso eziologico con il servizio. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto di diniego e del parere presupposto, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, che è condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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