Concorso assistenti sociali: laurea triennale non equiparata alla magistrale (C.G.A.R.S. n. 564 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la clausola del bando che richieda, per l’accesso alla selezione, il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale ovvero la laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 non consente la partecipazione dei candidati in possesso della sola laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (classe 06) o in Servizio Sociale (L-39). Il D.M. 11.11.2011 ha equiparato il diploma universitario in Servizio Sociale e le lauree di primo livello tra loro, ma non ha esteso tale equiparazione alle lauree di secondo livello, che restano titoli distinti e di grado superiore. La scelta del titolo di studio richiesto integra espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile solo entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alle funzioni da ricoprire.
Il Fatto
Un Comune capofila di un Distretto Socio Sanitario ha bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di cinque posti di assistente sociale, da inquadrare nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Una candidata, collocatasi al venticinquesimo posto della graduatoria, dopo accesso agli atti ha rilevato che alcuni concorrenti che la precedevano erano in possesso della sola laurea triennale, titolo a suo avviso insufficiente rispetto alle prescrizioni del bando, e ha impugnato gli atti conclusivi della procedura.
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, escludendo che le lauree triennali potessero legittimare la partecipazione. Uno dei controinteressati ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione degli atti precedenti e la carenza di interesse della ricorrente, e nel merito invocando il favor partecipationis e la proporzionalità tra titoli richiesti e posto da ricoprire.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. ha respinto l’appello. Sul piano preliminare ha confermato che l’atto concretamente lesivo è la graduatoria definitiva, ritualmente impugnata, mentre la graduatoria provvisoria e l’elenco degli ammessi hanno natura endoprocedimentale e non definitiva, essendo destinati a modifiche. La rettifica dell’elenco degli ammessi, peraltro, ha inciso su posizioni irrilevanti ai fini del ricorso.
Quanto all’interesse ad agire, il Consiglio ha ribadito che il candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche solo per conseguire un miglior posizionamento, in vista di un eventuale scorrimento. Nel caso concreto la validità biennale della graduatoria e la sua utilizzazione da parte degli altri Comuni del Distretto, come previsto dall’art. 8 del bando, radicano un interesse concreto e attuale, non meramente ipotetico.
Nel merito la Corte ha condiviso la lettura del giudice di primo grado. Il D.I. 9 luglio 2009 ha equiparato tra loro la laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale, la laurea specialistica 57/S e la laurea magistrale LM-87, tutte di secondo livello. Il D.M. 11.11.2011, invece, ha equiparato il diploma universitario in Servizio Sociale alle lauree di primo livello in Scienze del Servizio Sociale (classe 06) e in Servizio Sociale (L-39). Da qui la conclusione che le lauree triennali non sono equipollenti né alla laurea del vecchio ordinamento né alle lauree specialistiche o magistrali.
La clausola dell’art. 3 del bando, del resto, elenca in modo specifico i soli titoli di secondo livello ammessi e non include le lauree triennali o i diplomi universitari del previgente ordinamento. Non sussiste pertanto alcun margine di dubbia interpretazione che imponga il ricorso al favor partecipationis. L’accoglimento del ricorso di primo grado è stato quindi confermato, con conseguente annullamento degli atti nella parte di interesse e condanna dell’appellante e del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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