Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 3638 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla parte che ha proposto l’appello, determina l’improcedibilità del gravame, con assorbimento di ogni questione di merito. Il Collegio adito deve limitarsi a prendere atto della caduta dell’interesse alla coltivazione dell’impugnazione, senza scrutinare i motivi. In mancanza di costituzione dell’amministrazione appellata, non si dà luogo a statuizione sulle spese del grado. La pronuncia di improcedibilità è dichiarativa e non presuppone l’accertamento della fondatezza dell’appello.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto al proprietario di un immobile la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie abusive, consistenti in una diversa distribuzione degli spazi interni, nella chiusura di due serrande con apertura di una finestra e nella realizzazione di due pertinenze.

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, deducendo la pendenza di istanza di condono, il difetto di motivazione e la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Il Tribunale ha respinto il ricorso con condanna alle spese.

Proposto appello, nelle more l’appellante ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione portata all’esame non attiene più al merito della vicenda edilizia, ma alla sorte processuale del gravame a fronte della richiesta formulata dalla stessa parte appellante. La richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata depositata dall’appellante in data 13 marzo 2026.

Il Consiglio di Stato si limita a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione dell’appello. La formula è netta: il Collegio non esamina i tre motivi di gravame — quelli relativi alla sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza di condono, al difetto motivazionale e alla comunicazione di avvio — perché la caduta dell’interesse processuale preclude ogni scrutinio nel merito.

La decisione resta sul piano processuale: l’improcedibilità assorbe ogni questione e lascia intatta la sentenza appellata, che non viene riformata. Il principio è quello consolidato secondo cui l’interesse a ricorrere e ad appellare deve permanere fino alla decisione, non essendo sufficiente la sua sussistenza al momento dell’instaurazione del giudizio.

Sul governo delle spese, il Collegio esclude ogni statuizione per il grado di appello. La ragione è esplicita: l’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio. La mancata costituzione dell’appellato esclude la soccombenza formale e impedisce la condanna alla refusione.

La conseguenza processuale è contenuta nel dispositivo, che dichiara l’appello improcedibile e nulla dispone sulle spese, restando ferma l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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