Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello dichiarata dal difensore (Cons. Stato n. 3639 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore, resa in udienza e confermata con memoria, di sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso determina l’improcedibilità dell’appello per difetto sopravvenuto dell’interesse a ricorrere. Il Collegio prende atto della rinuncia alla prosecuzione del giudizio, senza che occorra esame dei motivi di impugnazione. La mancata costituzione dell’amministrazione appellata esclude la condanna alle spese. La regola processuale opera sul solo piano dell’interesse a agire, restando impregiudicata la res controversa e la sua eventuale trattazione in altra sede.

Il Fatto

Il Comune aveva negato, con provvedimento del 14 febbraio 2019, la richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, relativa a una pluralità di opere edilizie realizzate su un fabbricato di proprietà dell’appellante. Il fabbricato era già oggetto di istanza di condono edilizio del 1994, ancora pendente, e di una distinta ordinanza di demolizione.

La ricorrente aveva impugnato il diniego dinanzi al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, deducendo l’illegittimità del provvedimento per non aver l’amministrazione definito il procedimento di condono prima di adottare le determinazioni edilizie, per il carattere precario delle opere e per l’intervenuto condono per silentium. Il TAR, con la sentenza n. 1901/2023, aveva respinto il ricorso compensando le spese. Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto appello, articolando plurimi motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che nel corso della pubblica udienza di smaltimento il difensore dell’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore coltivazione del ricorso, conformemente a quanto già rappresentato con memoria del 24 marzo 2026.

Il Consiglio di Stato non può che prendere atto di tale dichiarazione e disporre, conseguentemente, l’improcedibilità dell’appello. La sopravvenuta mancanza dell’interesse a ricorrere, formalizzata dalla difesa, preclude l’esame del merito dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti.

La decisione non si pronuncia dunque sulla fondatezza delle censure relative al diniego di permesso di costruire in sanatoria né sulla questione del condono per silentium: resta impregiudicata ogni valutazione sulla res controversa. La rinuncia processuale del difensore è sufficiente a determinare l’esito in rito.

Quanto alle spese, nulla è disposto in relazione alle stesse, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune appellato. Il dispositivo dichiara pertanto improcedibile l’appello, senza condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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