Sopravvenuta iscrizione all’elenco e carenza di interesse al ricorso (TAR Lombardia n. 3437 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo che riconosca integralmente la pretesa del ricorrente, senza riserve e sulla base di una autodichiarazione completa, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il giudizio amministrativo ha natura di giurisdizione di risultato: quando l’utilità richiesta è stata conseguita in via amministrativa, il processo non ha più ragione di svolgersi. L’interesse alla pronuncia deve permanere al momento della decisione, non essendo sufficiente la sua sussistenza originaria. La sopravvenuta carenza di interesse non richiede una pronuncia nel merito, restando assorbita ogni altra questione.

Il Fatto

Un professionista veniva cancellato dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2023, motivato dalla scadenza dell’ultima polizza assicurativa prodotta. L’istanza di autotutela proposta dall’interessato veniva respinta con atto del 3 maggio 2023.

Il professionista impugnava i provvedimenti avanti al TAR Lombardia, formulando anche domanda cautelare. Il Tribunale respingeva l’istanza con ordinanza della Sezione; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, accoglieva l’impugnazione. Per effetto di tale pronuncia il ricorrente veniva reinserito nell’elenco fino al 17 marzo 2024. In vista della scadenza presentava nuova dichiarazione di iscrizione, dando atto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e dell’intervenuta estinzione dei reati, e l’Amministrazione accoglieva la richiesta con decorrenza dal 18 marzo 2024, senza riserve.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di cessata materia del contendere sollevata dal ricorrente, riqualificandola nei termini della sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della sequenza amministrativa: la prima iscrizione del luglio 2023 avveniva in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e con scadenza fissata al marzo 2024.

La seconda iscrizione, disposta dopo la scadenza, presenta caratteri differenti. Essa non costituisce esecuzione della misura cautelare, ma deriva da una nuova e autonoma valutazione dell’Amministrazione, formatasi su una autodichiarazione che il Collegio qualifica come completa e non omissiva con riguardo alla condanna ex art. 444 cod. proc. pen. e alle vicende estintive.

Su questo punto il Tribunale valorizza la disciplina dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.: la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi; inoltre, in assenza di pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano tale sentenza alla sentenza di condanna. Tali elementi, esposti nella dichiarazione del professionista, sono stati recepiti dall’Amministrazione senza obiezioni.

Il Collegio ritiene pertanto che il provvedimento di iscrizione del 2024 sia satisfattivo della pretesa azionata, collocando l’interessato nell’elenco in posizione stabile e senza riserve. La difesa erariale ha sostenuto in udienza il persistente interesse a una decisione di merito, ma l’argomento non considera il nuovo provvedimento e non svolge su di esso alcuna osservazione specifica.

Da qui la conclusione: il ricorrente non ha più alcun interesse a una pronuncia sul merito, con conseguente improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La novità e peculiarità delle questioni trattate, insieme all’andamento della controversia, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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