Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 5725 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, di natura soggettiva, l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve persistere dal momento introduttivo fino alla decisione. La sua carenza sopravvenuta è rilevabile d’ufficio in qualunque stato del giudizio e impone una pronuncia di rito che dichiari l’improcedibilità del ricorso o dell’appello. La relativa declaratoria non richiede l’esame del merito dei motivi, restando assorbita ogni altra censura. La particolarità della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

La società appellante, proprietaria di un compendio immobiliare nel quale insiste da decenni un centro commerciale, aveva impugnato davanti al TAR Lombardia gli atti di approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune, nella parte in cui l’ambito di trasformazione prevedeva la possibilità di ampliamento, la cessione gratuita di un’area destinata a verde, una dotazione aggiuntiva di aree a standard e specifiche prescrizioni sui parcheggi e sulla ricollocazione di un impianto di distribuzione carburanti.

Il TAR aveva respinto il ricorso. La società ha proposto appello, riproponendo anche i motivi non accolti o assorbiti in primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio la parte appellante ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare, rilevando che la dichiarazione proveniente dalla stessa parte appellante incide sulla persistenza dell’interesse a ricorrere. L’art. 35 cod. proc. amm., nella parte dedicata alle pronunce di rito, stabilisce che il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione.

Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. L’interesse a ricorrere è condizione dell’azione e deve permanere per tutto il giudizio, dal momento introduttivo a quello della decisione. La sua carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo.

La Corte richiama il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.

A sostegno del principio il Consiglio di Stato cita Cons. Stato Sez. V n. 6549 del 2010, oltre a Cons. Stato Sez. VI n. 4204 del 2019 e Cons. Stato Sez. IV n. 5402 del 2009. Ne deriva che l’appello è improcedibile e che ogni censura di merito resta assorbita.

Sul governo delle spese, il Collegio rileva la particolarità della questione e dispone la compensazione integrale tra le parti, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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