Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse: no alla cessazione della materia del contendere senza prova dell’integrale soddisfazione (TAR Lombardia n. 2404 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, non comporta automaticamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa azionata. Qualora non risulti evidente, da quanto allegato e documentato in atti, che la pretesa della società ricorrente, così come formulata nel ricorso, sia stata pienamente soddisfatta ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che la valutazione in ordine alla cessazione della materia del contendere richiede un accertamento positivo in tal senso, non ricavabile dalla mera allegazione della parte.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di strutture sanitarie, ha impugnato gli atti con cui l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e la Regione Lombardia hanno provveduto alla validazione e liquidazione degli importi spettanti per le prestazioni sanitarie ambulatoriali erogate nell’esercizio 2022. In particolare, la ricorrente ha contestato il decreto del Direttore Generale di ATS n. 372 del 23 giugno 2023 e il decreto regionale n. 6983 del 12 maggio 2023, deducendo che le regole di finanziamento di cui all’Allegato 6 della D.G.R. n. XI/6387 del 2022 fossero state interpretate nel senso di applicare abbattimenti anche alla produzione complessiva delle strutture, duplicando le regressioni sulle stesse prestazioni.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio. In vista dell’udienza di merito, la difesa della società ha depositato un’istanza per la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia. Sulla base di tale dichiarazione, il Tribunale ha ritenuto di dover verificare se ricorressero i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero per la pronuncia di improcedibilità del ricorso.
Richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., la Sezione ha osservato che l’improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza d’interesse, mentre la cessazione della materia del contendere postula l’accertamento che la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio sia stata integralmente soddisfatta a seguito dell’attività provvedimentale dell’amministrazione. Si tratta di istituti distinti, che rispondono a logiche diverse: nel primo caso rileva il venir meno dell’interesse processuale; nel secondo, l’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale che sorregge l’azione.
Il Collegio ha quindi verificato se dagli atti di causa emergesse la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa della società. Tale verifica ha dato esito negativo: l’istanza depositata dalla ricorrente non forniva elementi sufficienti per ritenere che le somme contestate fossero state effettivamente liquidate e che la posizione della società fosse stata compiutamente definita. La mera allegazione della parte, non supportata da documentazione idonea, non consente al giudice di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Sul punto la decisione richiama il proprio precedente di cui a TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2747 del 2023, secondo cui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse rappresenta l’esito corretto allorquando non sia evidente che la pretesa risulti “pienamente soddisfatta” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. Tale disposizione richiede, infatti, un accertamento positivo del giudice, che non può essere sostituito dall’opinione della parte.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto il nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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