Sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione di improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 223 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, liberamente effettuata dalla parte ricorrente nell’esercizio del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. In tale evenienza, l’assenza di una pronuncia nel merito impedisce qualsiasi statuizione sulle questioni sostanziali dedotte, che restano assorbite. Nessuna pronuncia sulle spese può essere adottata in favore dell’amministrazione che non si sia costituita in giudizio, non essendovi attività difensiva da remunerare. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in quanto espressione della disponibilità dell’azione, non richiede alcuna verifica prognostica sull’esito della lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Responsabile dell’Area 2 – gestione del territorio del Comune di Arnesano aveva respinto l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un immobile residenziale con piscina scoperta pertinenziale, confermando i rilievi contenuti nel preavviso di rigetto. Il Comune di Arnesano e la Regione Puglia, pur ritualmente evocati, non si costituivano in giudizio. Nelle more del giudizio, in data 30 dicembre 2025, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. La causa veniva quindi chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026 per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, depositata dalla parte ricorrente, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che configura tale evenienza come causa tipica di definizione del giudizio senza pronuncia nel merito.

Il Tribunale ha valorizzato il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la disponibilità dell’azione da parte del ricorrente, manifestata attraverso la dichiarazione di venir meno dell’interesse alla decisione, è sufficiente a determinare l’estinzione della controversia, senza che sia necessario accertare la fondatezza o meno delle censure proposte. La scelta di non proseguire nel giudizio è rimessa alla piena autonomia della parte, che valuta la sopravvenienza di circostanze che rendono inutile, per la soddisfazione del proprio interesse, una pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto che nulla vada addebitato, in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata: non essendovi attività processuale svolta dalle controparti, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna. La decisione si segnala per la corretta applicazione del meccanismo di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, che prescinde da ogni valutazione nel merito delle questioni sollevate e che assorbe qualsiasi statuizione sulle censure dedotte avverso il provvedimento di diniego e le norme tecniche di attuazione del piano di fabbricazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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