Esclusione per consegna a mani della domanda è sproporzionata (C.G.A.R.S. n. 99 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per sproporzione e violazione del principio del favor partecipationis, l’esclusione da una selezione interna del dipendente che ha consegnato la domanda a mani al protocollo generale dell’ente, quando quello stesso ufficio sia indicato dal bando come destinatario delle domande trasmesse via PEC. Le modalità formali di presentazione della domanda, pur prescritte a pena di esclusione, sono legittime solo se ragionevoli, funzionali a effettive esigenze dell’amministrazione e non fini a se stesse, secondo il canone di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990. L’esclusione è illegittima quando le modalità telematiche imposte risultino di dubbia praticabilità, la maggioranza dei candidati abbia utilizzato la consegna diretta e l’amministrazione non abbia attivato il soccorso istruttorio né formulato riserve prima della scadenza. La clausola del bando che prevede siffatte modalità non è immediatamente lesiva, ma va impugnata con il provvedimento applicativo.

Il Fatto

Una dipendente di un Comune ha partecipato a una procedura selettiva interna per la progressione verticale riservata al personale a tempo pieno e indeterminato, finalizzata alla copertura di tre posti di funzionario amministrativo. Ha presentato la domanda nei termini consegnandola a mani all’Ufficio protocollo generale dell’ente, che l’ha acquisita senza avvisi né riserve.

Con provvedimento dirigenziale la candidata è stata poi esclusa, perché la domanda era stata presentata con modalità diverse da quelle previste dall’avviso di selezione, che imponeva la trasmissione tramite protocollo interno o PEC. Su cinque istanze presentate nei termini, quattro erano state depositate con le stesse modalità dell’appellante. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso. La candidata ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. L’appellante non si è limitata a riproporre i motivi di primo grado, ma ha contestato con censure specifiche il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che costituisce l’oggetto del giudizio di appello e non il provvedimento gravato in primo grado.

Nel merito, la Corte rileva che non vi è dubbio sull’avvenuta ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione, per consegna diretta a quello stesso ufficio di protocollo generale a cui il bando imponeva di inoltrare le PEC. Il protocollo generale è il canale di ingresso di tutta la corrispondenza dell’ente e consente l’individuazione inequivocabile e non modificabile di ciascun documento, anche mediante archiviazione digitale dei supporti cartacei.

Le ragioni di praticità addotte dal Comune risultano recessive rispetto agli altri principi invocati. È significativo che quattro candidati su cinque abbiano depositato la domanda in formato cartaceo al protocollo generale, circostanza che denota una difficoltà, se non l’impossibilità, di utilizzare le modalità telematiche prescritte. L’amministrazione, inoltre, non ha formulato alcuna obiezione o riserva prima della scadenza dei termini, così ingenerando un affidamento incolpevole e impedendo la tempestiva reiterazione delle domande.

Nulla avrebbe ostato, del resto, a un intervento di soccorso istruttorio, possibile anche dopo la scadenza dei termini, volto a richiedere ai candidati la reiterazione delle domande nelle forme ritenute necessarie, senza modifiche sostanziali del contenuto. Il concorso di più circostanze — identità dell’ufficio di protocollo indicato dal bando e utilizzato dall’appellante, ridotto numero di partecipanti, modesta dimensione comunale, uso maggioritario della consegna a mani, mancata attivazione del soccorso — rende ictu oculi palesemente sproporzionata la determinazione di escludere le domande presentate in tal modo.

La Corte enuncia il principio generale secondo cui la fissazione a pena di esclusione di modalità formali, quand’anche telematiche, si giustifica solo se ragionevole e funzionale a effettive esigenze dell’ente, poiché le forme non possono mai essere fini a se stesse ma devono semplificare l’attività cui sono serventi, come imposto dall’art. 1, comma 2, legge n. 241/1990. Il bando va quindi interpretato e applicato in modo ragionevole e proporzionato. Quanto alla tesi dell’inammissibilità per mancata impugnazione immediata della clausola, essa è infondata: si tratta di profili di corretta interpretazione e applicazione della clausola, non soggetti a onere di impugnazione immediata. L’appello è accolto e il provvedimento di esclusione è annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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