Il giudicato impone la valutazione sostanziale della sanatoria edilizia, non l’accoglimento automatico (Cons. Stato n. 1312 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulli un ordine di demolizione e imponga all’amministrazione di concludere il procedimento di accertamento di conformità non determina l’accoglimento automatico dell’istanza, ma vincola il Comune a una valutazione puntuale e sostanziale dei relativi presupposti. L’amministrazione assolve a tale obbligo quando motivi in concreto l’insussistenza dei presupposti della sanatoria, anche in ragione del decorso del termine di sessanta giorni che determina il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il mancato rinvenimento in atti dell’istanza non comporta l’accoglimento del ricorso, spostandosi la controversia dal piano documentale a quello sostanziale. Il diritto di difesa non è violato quando gli elementi ostativi risultino già esposti e motivati nel provvedimento impugnato.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile nel Comune di Putignano impugna la sentenza con cui il TAR Puglia ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2017. Con quel provvedimento il Comune ha contestato l’abusività di interventi di consolidamento realizzati in assenza di titolo, ha escluso la sanatoria ai sensi degli artt. 33, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 e ha ingiunto la rimessione in pristino.

La vicenda trae origine da un precedente giudizio: con sentenza n. 1284 del 14 novembre 2016 il TAR aveva annullato un precedente ordine di demolizione e accertato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento relativo alla richiesta di accertamento di conformità. L’appellante sostiene che il nuovo provvedimento repressivo eluda quel giudicato, non avendo il Comune esaminato nel merito l’istanza del 6 aprile 2010.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. Il punto di partenza è il contenuto conformativo della sentenza n. 1284/2016: essa imponeva al Comune di valutare in concreto la possibilità di ammettere l’accertamento di conformità, non di accoglierlo. Dall’esame del provvedimento del 2017 emerge che il Comune ha assolto a tale obbligo con deduzioni immuni dai vizi dedotti.

Quanto all’istanza del 6 aprile 2010, il Consiglio di Stato rileva che essa non è stata rinvenuta in atti né prodotta dall’amministrazione né dall’appellante, che pure avrebbe dovuto averne la disponibilità secondo un principio di vicinitas. Anche a volerne esaminare il contenuto in chiave sostanzialistica, la memoria era priva dei requisiti di forma e di sostanza propri dell’istanza ex art. 36, mancando di un qualunque elaborato grafico descrittivo degli abusi.

Il Collegio esclude che il mancato rinvenimento del documento potesse produrre l’accoglimento automatico del ricorso. La controversia si sposta dal profilo documentale a quello sostanziale: il Comune ha plausibilmente negato la sanatoria sia per il decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, sia per l’intervenuta e parimenti abusiva mutazione dello stato dei luoghi prima della definizione dell’istanza. Né la perizia di parte ha addotto elementi idonei a superare tale duplice impossibilità.

Quanto all’asserita introduzione in sede processuale degli elementi ostativi, la doglianza è smentita in punto di fatto: il provvedimento impugnato esponeva puntualmente la realizzazione di un nuovo locale con destinazione ripostiglio e la trasformazione di un bagno in locale tecnico, motivandone il carattere ostativo. Nessuna lesione del diritto di difesa è dunque configurabile.

Il richiamo all’art. 2697 cod. civ. operato dal TAR non è decisivo, perché il documento non è stato prodotto da alcuna parte. Il TAR ha inoltre chiaramente motivato il diniego della fiscalizzazione ex art. 33: ostavano alla richiesta di permesso in sanatoria e alla istanza di condono del 2004 gli ulteriori abusi emergenti, in via sostanzialmente confessoria, dalla documentazione grafica del 24 novembre 2010. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in euro 2.000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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